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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26521/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto il risarcimento dei danni subiti da immobili di loro proprietà, adibiti da tempo ad attività commerciale, lamentando infiltrazioni d'acqua e il successivo crollo di travi del tetto dell'edificio soprastante, ascrivendo il danno alla custodia e comunque alla condotta colposa della azienda sanitaria locale, proprietaria esclusiva del sottotetto e della porzione sovrastante. In primo grado la domanda era stata accolta e la convenuta condannata al risarcimento; in appello, invece, la sentenza era stata riformata con declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'ente, ritenendo necessario evocare in giudizio l'intero condominio. Con il ricorso per cassazione i danneggiati hanno denunciato: 1) violazione delle norme su legittimazione e responsabilità da cose in custodia, sostenendo che il danneggiato può agire contro il singolo condomino responsabile ex artt. 2051 e 2055 c.c. e che, al più, andava ordinata l'integrazione del contraddittorio; 2) violazione del giudicato e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che la condanna ex art. 2043 c.c. in primo grado non fosse stata impugnata ed era quindi coperta da giudicato; 3) omesso esame di fatti decisivi, consistenti in alcune missive, nella CTU e nella relazione dei Vigili del Fuoco, che avrebbero provato la responsabilità dell'ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione d'appello che aveva escluso la titolarità passiva della convenuta. Ha chiarito che, nelle azioni risarcitorie ex art. 2051 c.c. per danni provenienti da parti comuni o condominiali, opera la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. e la domanda può essere proposta anche nei confronti del singolo condomino, non necessariamente dell'intero condominio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione per il riesame del merito e la regolazione delle spese. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la decisione sulla titolarità passiva; non è oggetto di autonoma interpretazione decisoria, essendo assorbito l'esame dei motivi ulteriori

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in via subordinata per sostenere la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari

  • art. 1105 c.c.

    richiamato dalla corte territoriale e censurato dai ricorrenti; la Cassazione esclude che la previa convocazione dell'assemblea sia condizione dell'azione risarcitoria già proposta per il danno subito

  • art. 1117 c.c.

    richiamato per individuare la proprietà piena dei condomini sui beni comuni e quindi il possibile soggetto custode

  • art. 1123 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina delle quote condominiali; la Corte distingue però la parziarietà delle obbligazioni pecuniarie dalla solidarietà da fatto illecito

  • art. 1126 c.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme del condominio coinvolte nella censura

  • art. 1227 c.c.

    richiamato nel ragionamento della Corte per escludere che il condomino danneggiato sia qualificabile come corresponsabile del danno

  • art. 1294 c.c.

    richiamato quale base sistematica della solidarietà passiva, cui l'art. 2055 c.c. rinvia

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per il difetto di motivazione/struttura della sentenza impugnata

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come fonte alternativa di responsabilità aquiliana e nel secondo motivo per il preteso giudicato interno sulla condanna di primo grado

  • art. 2051 c.c.

    norma applicata: la responsabilità da cose in custodia presuppone l'imputazione della custodia a uno o più soggetti dotati di fatto e di diritto del governo della cosa

  • art. 2055 c.c.

    la Corte afferma che, nel danno derivante da parti condominiali, opera la responsabilità solidale e la domanda può essere proposta nei confronti del singolo condomino responsabile

  • art. 24 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a tutela del diritto di difesa

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di giudicato sostanziale, poi assorbito

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione al giudicato interno

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per sostenere l'acquiescenza alla condanna ex art. 2043 c.c.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alle domande/eccezioni non riproposte

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come possibile rimedio processuale alternativo alla declaratoria di difetto di legittimazione passiva

  • art. 360 c.p.c.

    norma sul sindacato di legittimità invocata a fondamento dei tre motivi di ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di motivazione della sentenza

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla valutazione delle prove

  • art. 2048 c.c.

    richiamato solo tra le norme indicate nel primo motivo, ma non rilevante nella ratio decidendi

  • art. 2055 c.c.

    v. sopra, è la norma decisiva per l'accoglimento del primo motivo

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente citato nel testo della decisione

  • art. 752 c.c.

    richiamato in via comparativa dalla Corte per descrivere il criterio della parziarietà delle obbligazioni tra coeredi, evocato per analogia nel ragionamento sulla parziarietà condominiale

  • art. 1295 c.c.

    richiamato in via comparativa dalla Corte per analogia con il criterio della parziarietà

Massime di principio

  • Nelle azioni di risarcimento del danno da cose in custodia riferite a parti comuni di un edificio, la responsabilità può essere fatta valere in via solidale nei confronti del singolo condomino, senza necessità di evocare in giudizio l'intero condominio.
  • La disciplina della parziarietà delle obbligazioni condominiali opera per i debiti pecuniari assunti nell'interesse del condominio, ma non esclude l'applicazione dell'art. 2055 c.c. quando il danno derivi da fatto illecito e da cose in custodia.
  • Ai fini dell'art. 2051 c.c., il custode va individuato nel soggetto che abbia disponibilità di fatto e potere di governo sulla cosa; il condominio, quale mero ente di gestione, e l'amministratore, quale mandatario, non sono necessariamente i soli o i corretti destinatari dell'azione risarcitoria.
  • Nel giudizio di legittimità, la declaratoria di assorbimento dei motivi ulteriori è corretta quando l'accoglimento di un motivo preliminare rende superfluo l'esame delle altre censure.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeSpese condominialiImpugnazioni
RamiResponsabilità civileCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicatoLitisconsorzio necessario

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