Cassazione Civile, Ordinanza n. 26521/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto il risarcimento dei danni subiti da immobili di loro proprietà, adibiti da tempo ad attività commerciale, lamentando infiltrazioni d'acqua e il successivo crollo di travi del tetto dell'edificio soprastante, ascrivendo il danno alla custodia e comunque alla condotta colposa della azienda sanitaria locale, proprietaria esclusiva del sottotetto e della porzione sovrastante. In primo grado la domanda era stata accolta e la convenuta condannata al risarcimento; in appello, invece, la sentenza era stata riformata con declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'ente, ritenendo necessario evocare in giudizio l'intero condominio. Con il ricorso per cassazione i danneggiati hanno denunciato: 1) violazione delle norme su legittimazione e responsabilità da cose in custodia, sostenendo che il danneggiato può agire contro il singolo condomino responsabile ex artt. 2051 e 2055 c.c. e che, al più, andava ordinata l'integrazione del contraddittorio; 2) violazione del giudicato e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che la condanna ex art. 2043 c.c. in primo grado non fosse stata impugnata ed era quindi coperta da giudicato; 3) omesso esame di fatti decisivi, consistenti in alcune missive, nella CTU e nella relazione dei Vigili del Fuoco, che avrebbero provato la responsabilità dell'ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione d'appello che aveva escluso la titolarità passiva della convenuta. Ha chiarito che, nelle azioni risarcitorie ex art. 2051 c.c. per danni provenienti da parti comuni o condominiali, opera la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. e la domanda può essere proposta anche nei confronti del singolo condomino, non necessariamente dell'intero condominio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione per il riesame del merito e la regolazione delle spese. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 81 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per contestare la decisione sulla titolarità passiva; non è oggetto di autonoma interpretazione decisoria, essendo assorbito l'esame dei motivi ulteriori
art. 102 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in via subordinata per sostenere la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari
art. 1105 c.c.
richiamato dalla corte territoriale e censurato dai ricorrenti; la Cassazione esclude che la previa convocazione dell'assemblea sia condizione dell'azione risarcitoria già proposta per il danno subito
art. 1117 c.c.
richiamato per individuare la proprietà piena dei condomini sui beni comuni e quindi il possibile soggetto custode
art. 1123 c.c.
richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina delle quote condominiali; la Corte distingue però la parziarietà delle obbligazioni pecuniarie dalla solidarietà da fatto illecito
art. 1126 c.c.
richiamato dai ricorrenti tra le norme del condominio coinvolte nella censura
art. 1227 c.c.
richiamato nel ragionamento della Corte per escludere che il condomino danneggiato sia qualificabile come corresponsabile del danno
art. 1294 c.c.
richiamato quale base sistematica della solidarietà passiva, cui l'art. 2055 c.c. rinvia
art. 132 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per il difetto di motivazione/struttura della sentenza impugnata
art. 2043 c.c.
richiamato come fonte alternativa di responsabilità aquiliana e nel secondo motivo per il preteso giudicato interno sulla condanna di primo grado
art. 2051 c.c.
norma applicata: la responsabilità da cose in custodia presuppone l'imputazione della custodia a uno o più soggetti dotati di fatto e di diritto del governo della cosa
art. 2055 c.c.
la Corte afferma che, nel danno derivante da parti condominiali, opera la responsabilità solidale e la domanda può essere proposta nei confronti del singolo condomino responsabile
art. 24 Cost.
richiamato dai ricorrenti a tutela del diritto di difesa
art. 2909 c.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di giudicato sostanziale, poi assorbito
art. 324 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in relazione al giudicato interno
art. 329 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per sostenere l'acquiescenza alla condanna ex art. 2043 c.c.
art. 346 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in relazione alle domande/eccezioni non riproposte
art. 354 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti come possibile rimedio processuale alternativo alla declaratoria di difetto di legittimazione passiva
art. 360 c.p.c.
norma sul sindacato di legittimità invocata a fondamento dei tre motivi di ricorso
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 111 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di motivazione della sentenza
art. 116 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in relazione alla valutazione delle prove
art. 2048 c.c.
richiamato solo tra le norme indicate nel primo motivo, ma non rilevante nella ratio decidendi
art. 2055 c.c.
v. sopra, è la norma decisiva per l'accoglimento del primo motivo
art. 2697 c.c.
non espressamente citato nel testo della decisione
art. 752 c.c.
richiamato in via comparativa dalla Corte per descrivere il criterio della parziarietà delle obbligazioni tra coeredi, evocato per analogia nel ragionamento sulla parziarietà condominiale
art. 1295 c.c.
richiamato in via comparativa dalla Corte per analogia con il criterio della parziarietà
Massime di principio
- Nelle azioni di risarcimento del danno da cose in custodia riferite a parti comuni di un edificio, la responsabilità può essere fatta valere in via solidale nei confronti del singolo condomino, senza necessità di evocare in giudizio l'intero condominio.
- La disciplina della parziarietà delle obbligazioni condominiali opera per i debiti pecuniari assunti nell'interesse del condominio, ma non esclude l'applicazione dell'art. 2055 c.c. quando il danno derivi da fatto illecito e da cose in custodia.
- Ai fini dell'art. 2051 c.c., il custode va individuato nel soggetto che abbia disponibilità di fatto e potere di governo sulla cosa; il condominio, quale mero ente di gestione, e l'amministratore, quale mandatario, non sono necessariamente i soli o i corretti destinatari dell'azione risarcitoria.
- Nel giudizio di legittimità, la declaratoria di assorbimento dei motivi ulteriori è corretta quando l'accoglimento di un motivo preliminare rende superfluo l'esame delle altre censure.
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