Cassazione Civile, Ordinanza n. 11068/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una pensionata, titolare di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità superiore all'80%, che aveva ottenuto in primo grado e in appello il riconoscimento della decorrenza del trattamento dal 1 marzo 2014, senza applicazione né del differimento di 12 mesi della c.d. finestra mobile né dell'incremento del requisito anagrafico collegato alla speranza di vita. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010, convertito nella l. n. 122/2010, sostenendo che la disciplina generale delle finestre mobili si applica anche agli invalidi con riduzione pari o superiore all'80% che accedono alla pensione anticipata; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78/2009, convertito nella l. n. 102/2009, e dell'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, del d.l. n. 78/2010, perché la Corte territoriale aveva escluso anche l'applicazione dell'adeguamento dell'età pensionabile all'incremento della speranza di vita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, richiamando e seguendo il proprio orientamento consolidato. Ha affermato che la disciplina della finestra mobile di un anno prevista dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 si applica anche ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata; ha inoltre ribadito che tale pensione soggiace anche alla generale previsione dell'aumento del requisito anagrafico in ragione dell'incremento della speranza di vita. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto la decorrenza della pensione senza tali correttivi e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122
finestre di accesso o mobili; slittamento di un anno per l'accesso alla pensione
la disciplina delle finestre mobili ha portata generale e si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'80% che accedono alla pensione di vecchiaia anticipata, salvo deroghe espressamente previste dalla legge
art. 22-ter, comma 2, d.l. 1 luglio 2009, n. 78 conv. in l. 3 agosto 2009, n. 102
incremento del requisito anagrafico in dipendenza dell'incremento della speranza di vita
la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità è soggetta all'adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita, perché resta un trattamento diretto di vecchiaia
art. 12, commi 12-bis e 12-quater, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122
richiamati come base normativa dell'adeguamento del requisito anagrafico e della disciplina collegata alla decorrenza del trattamento
L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8
la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità è ricondotta a tale disciplina, ma resta soggetta alle regole generali sulla decorrenza e sull'adeguamento dell'età pensionabile
Massime di principio
- La disciplina delle c.d. finestre mobili per la decorrenza della pensione si applica in via generale anche ai trattamenti di vecchiaia anticipata spettanti agli invalidi, quando la norma non preveda un'espressa deroga.
- La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, pur essendo riconosciuta in presenza dello stato invalidante, conserva natura di trattamento diretto di vecchiaia e non si trasforma in prestazione previdenziale diversa; perciò resta soggetta sia al differimento di decorrenza sia all'adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita.
- Nel interpretare la disciplina previdenziale sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici occorre dare rilievo al tenore testuale della norma e considerare come derogatorie solo le esclusioni espressamente previste.
- L'accertamento del diritto alla pensione anticipata per invalidità non esonera dall'applicazione delle regole generali che incidono sulla decorrenza e sull'età pensionabile, salvo specifica previsione contraria.
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