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Sentenza

Sentenza n. 2409/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa richiesta di sospensione - del provvedimento n. di prot. M_D AB05933 REG2023 0073118 del 07.02.2023 notificato in data 14.02.2023 con il quale il MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale per il Personale Militare, nei riguardi dell’odierno ricorrente ha disposto, a decorrere dalla data del provvedimento, la sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” e, per l'effetto l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado; - del provvedimento Prot. n. 2218/t-36 del 10.02.2023, notificato in data 14.02.2023, con il quale il Comando Legione Carabinieri “Lazio” ha revocato la concessione dell'alloggio di servizio allo stesso devoluto; - del provvedimento Prot. n. 2218/T – 38 di prot. del 6.03.2023 notificato in data 6.03.2023 con il quale il Comando Legione Carabinieri “Lazio” ha intimato al ricorrente di lasciare liberi da persone e cose i locali costituenti l'alloggio di servizio devoluto; - tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente.

Giustizia amministrativa202305325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, con cessazione dal servizio permanente e iscrizione nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito senza grado, nonché revoca e intimazione di rilascio dell'alloggio di servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di stato e gli atti conseguenti relativi all'alloggio di servizio, deducendo la violazione dell'art. 1393, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti, la violazione dell'autonomia del procedimento disciplinare, l'irragionevolezza e sproporzione della sanzione, la violazione dell'art. 1335 COM, l'erronea applicazione dell'art. 1371 COM e l'omessa considerazione delle ragioni umanitarie previste dall'art. 1389 COM. In particolare, il procedimento disciplinare traeva origine da un procedimento penale relativo alla presunta simulazione della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 mediante corresponsione di denaro a un medico, allo scopo di ottenere il Green Pass. Il ricorrente sosteneva che, trattandosi di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari di stato e di una vicenda fattuale complessa, l'Amministrazione avrebbe dovuto sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale. Deduceva inoltre che gli elementi a suo carico fossero indiretti e insufficienti, essendo il suo nominativo rinvenuto in una lista estrapolata da conversazioni WhatsApp tra altri soggetti, senza menzioni esplicite nelle dichiarazioni rese al pubblico ministero né esiti di intercettazioni a suo carico. Contestava infine la motivazione sulla compromissione del rapporto fiduciario e sulla scelta della massima sanzione. Il ricorrente aveva anche chiesto il rinvio dell'udienza in attesa della definizione del processo penale.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio, ritenendo che non ricorressero i presupposti dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e che la causa fosse matura per la decisione. Nel merito ha accolto il ricorso per violazione dell'art. 1393, comma 1, secondo periodo, COM, nonché per difetto di istruttoria e motivazione. Il Collegio ha distinto la regola generale dell'autonomia del procedimento disciplinare dalle due eccezioni di pregiudizialità penale previste dalla norma: la prima, facoltativa e riferita alle infrazioni di maggiore gravità quando l'accertamento sia particolarmente complesso o gli elementi conoscitivi siano insufficienti; la seconda, obbligatoria, relativa agli atti o comportamenti compiuti nello svolgimento delle funzioni e in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Nel caso concreto ricorreva la prima eccezione, poiché la sanzione astrattamente applicabile era una sanzione disciplinare di stato e, al momento della scelta amministrativa, gli elementi disponibili non consentivano un sufficiente accertamento della specifica posizione del militare. Il suo coinvolgimento risultava infatti essenzialmente dal rinvenimento del nominativo e dell'utenza telefonica in una lista ricavata da conversazioni tra altri soggetti, mentre egli non risultava esplicitamente menzionato nelle dichiarazioni rese al pubblico ministero e non era coinvolto negli esiti delle intercettazioni. L'Amministrazione, omettendo di valutare tali circostanze e di attendere gli accertamenti penali potenzialmente idonei a chiarire la vicenda, aveva illegittimamente avviato e proseguito il procedimento disciplinare. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento disciplinare, assorbendo le ulteriori censure; non ha invece adottato una statuizione autonoma sugli atti relativi all'alloggio, la cui sorte deriva dall'annullamento dell'atto presupposto. Ha precisato che resta possibile l'adozione della sospensione precauzionale dall'impiego ex art. 916 COM e che l'Amministrazione conserva il potere-dovere di riprendere il procedimento disciplinare dopo la definizione del processo penale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1393, comma 1, d.lgs. 66/2010 (COM)

    «il procedimento disciplinare [...] abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria»; «infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore [...] o con le sanzioni disciplinari di stato»; «casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora [...] non disponga di elementi conoscitivi sufficienti»

    La regola generale è l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale. Tuttavia, per le infrazioni di maggiore gravità, quando l'accertamento sia particolarmente complesso o gli elementi conoscitivi siano insufficienti, l'Amministrazione deve attendere il procedimento penale prima di promuovere il procedimento disciplinare; la sospensione è funzionale a evitare decisioni fondate su un quadro istruttorio incompleto.

  • art. 1357 d.lgs. 66/2010 (COM)

    Individua le sanzioni disciplinari di stato; il richiamo a tale disposizione ha consentito di qualificare l'infrazione contestata come di maggiore gravità ai fini dell'art. 1393, comma 1, secondo periodo, COM.

  • art. 916 d.lgs. 66/2010 (COM)

    Consente l'adozione della sospensione precauzionale dall'impiego anche nelle ipotesi in cui il procedimento disciplinare non sia avviato o sia sospeso ai sensi dell'art. 1393, comma 1, COM.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio dell'udienza per esigenze difensive è ammesso nei limiti previsti dalla norma; l'esigenza di attendere la definizione del procedimento penale non integra, di per sé, l'eccezionale presupposto per il rinvio.

  • art. 1377, comma 2, lett. b), d.lgs. 66/2010 (COM)

    Rileva quale disposizione in base alla quale l'Amministrazione si era pronunciata sull'istanza di sospensione del procedimento disciplinare al momento del deferimento alla Commissione di disciplina.

  • art. 1389 d.lgs. 66/2010 (COM)

    Era invocato dal ricorrente con riferimento alle ragioni umanitarie e alla situazione familiare, ma la relativa censura è stata assorbita dopo l'accoglimento della doglianza fondata sull'art. 1393 COM.

Massime di principio

  • La regola generale dell'autonomia del procedimento disciplinare militare rispetto al procedimento penale è derogata, per le infrazioni punibili con sanzioni disciplinari di stato o con la consegna di rigore, quando l'accertamento del fatto sia particolarmente complesso oppure l'Amministrazione non disponga di elementi conoscitivi sufficienti per la valutazione disciplinare.
  • La verifica dell'insufficienza degli elementi conoscitivi deve essere compiuta con riferimento alla specifica posizione del militare e alla situazione informativa esistente al momento della scelta amministrativa di avviare o proseguire il procedimento, considerando la complessità dei fatti, il numero dei soggetti coinvolti e la consistenza e chiarezza delle risultanze probatorie.
  • In presenza dei presupposti dell'art. 1393, comma 1, secondo periodo, COM, l'Amministrazione deve sospendere o non avviare il procedimento disciplinare, così da consentire al procedimento penale di fornire un quadro fattuale completo; la violazione di tale obbligo comporta l'illegittimità del provvedimento disciplinare per violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla scelta amministrativa relativa alla sospensione prevista dall'art. 1393, comma 1, secondo periodo, COM deve essere esercitato ponendosi nella prospettiva temporale dell'Amministrazione e verificando se essa abbia adeguatamente valutato la complessità del fatto e la sufficienza degli elementi allora disponibili, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa.
  • L'annullamento del provvedimento disciplinare per violazione dell'art. 1393 COM non impedisce all'Amministrazione di adottare, ove ne ricorrano i presupposti, la sospensione precauzionale dall'impiego e di riprendere il procedimento disciplinare dopo la definizione del procedimento penale.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietà

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