Cassazione Penale, Sentenza n. 30063/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/03/2025 che aveva rigettato l'incidente di esecuzione proposto in favore di Alberto Schiavone volto a ottenere l'inserimento della sentenza del 19/07/2016 (divenuta irrevocabile il 30/10/2018) nel secondo cumulo parziale. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che le condotte oggetto della sentenza erano state poste in essere tra il 2008 e il 2009 (periodo in cui non era detenuto) e quindi coincidono temporalmente con i reati già inclusi nel secondo cumulo; ha richiamato, inoltre, la pronuncia delle Sezioni Unite n. 40986/2018 e il principio secondo cui la dichiarazione di fallimento sarebbe una condizione obiettiva di punibilità e non l'evento del reato, per dedurre che il criterio di collocazione temporale deve guardare alla data della condotta e non alla data della sentenza di fallimento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto non applicabile la pronuncia delle Sezioni Unite richiamata dal ricorrente (che concerne altra fattispecie e regime di legge penale nel tempo) e ha confermato la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui, per le fattispecie di bancarotta documentale e di bancarotta impropria oggetto della sentenza da inserire, il tempus e il locus commissi delicti devono essere fatti coincidere con il momento della sentenza dichiarativa di fallimento, posto che il fallimento costituisce l'evento del reato nella ipotesi in esame. La decisione ha richiamato giurisprudenza consolidata sul carattere di "evento" o di "condizione di punibilità" a seconda della tipologia di bancarotta e ha confermato l'operatività del cumulo parziale delle pene secondo la prassi giurisprudenziale (con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 c.p.). Conseguentemente, la richiesta di inserimento nel secondo cumulo parziale è stata respinta e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 44 cod. pen.
Riferita al ruolo della dichiarazione di fallimento come condizione obiettiva di punibilità in alcune ipotesi di bancarotta (incidendo su tempus e locus del reato); la Corte distingue l'applicabilità a seconda della fattispecie concreta.
R.D. 16 maggio 1942, n. 267, art. 223
art. 223 R.D. 16/05/1942 n. 267
Norma sulla bancarotta impropria: la Corte osserva che l'evento del fallimento può coincidere con il momento di consumazione del reato e che operazioni dolose possono mantenere rilevanza causale anche se il dissesto era già in atto.
art. 41 cod. pen.
Richiamato in relazione al concorso causale: la presenza di una causa preesistente di dissesto non esclude automaticamente la rilevanza penale di un'operazione dolosa che abbia contribuito al fallimento.
art. 78 cod. pen.
Applicato come criterio moderatore nel calcolo del cumulo parziale delle pene (detrazione del tempo già scontato e modulazione della pena complessiva).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando si valuta l'inserimento di una condanna in un cumulo parziale, occorre determinare esattamente il "tempus commissi delicti": se la fattispecie prevede che la dichiarazione di fallimento costituisca l'evento del reato, il tempo e il luogo del reato coincidono con la sentenza dichiarativa di fallimento e non con le singole operazioni antecedenti.
- La qualificazione della dichiarazione di fallimento (se "evento" del reato o "condizione obiettiva di punibilità") dipende dalla specifica fattispecie di bancarotta e va accertata in base a giurisprudenza e interpretazione dell'articolato normativo: non è possibile applicare meccanicamente precedenti relativi a fattispecie diverse.
- Se le condotte dolose hanno autonomo rilievo causale rispetto al dissesto, esse possono essere considerate autonome rispetto al fallimento; ma, ai fini dell'esecuzione e del cumulo, prevale la regola che fissa il tempus al momento dell'evento (sentenza di fallimento) quando il reato richiede tale evento.
- Nelle controversie sull'esecuzione di pene concorrenti si applica il meccanismo del cumulo parziale: pene relative ai reati commessi fino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata si cumulano separatamente dalle pene relative ai reati successivi, con applicazione dell'art. 78 c.p.
- Le pronunce delle Sezioni Unite o altri precedenti devono essere esaminati rispetto all'esatta questione giuridica: principi afferenti alla legge penale nel tempo o ad altre fattispecie non sono automaticamente trasferibili a controversie sulla determinazione temporale del reato rispetto alla dichiarazione di fallimento.
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