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Sentenza

Sentenza n. 407/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa – sezione giurisdizionale n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202501275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del CGARS che aveva ordinato l'ostensione di atti amministrativi e condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice processuale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza dopo il passaggio in giudicato della sentenza d'appello e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, lamentando il mancato pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Ha chiesto l'ordine di pagamento della somma complessiva di euro 3.368,24, comprensiva di spese generali, contributo previdenziale, IVA e contributo unificato, nonché la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza e l'applicazione di una penalità di mora. L'amministrazione, pur avendo manifestato in corso di causa disponibilità al pagamento e ricevuto i dati bancari, non aveva ancora provveduto.

La decisione

Il CGARS ha ritenuto la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 1, c.p.a., poiché la sentenza d'appello aveva integralmente riformato quella di primo grado introducendo statuizioni nuove. Ha dichiarato ammissibile l'ottemperanza anche se riferita alla sola condanna alle spese processuali, in quanto parte integrante del dispositivo della sentenza passata in giudicato. Nel merito ha accolto il ricorso, ritenendo provato l'inadempimento dell'amministrazione dopo la notifica della sentenza, la certificazione del giudicato, il decorso del termine dilatorio e la comunicazione dei dati bancari. Ha quantificato il credito in euro 3.368,24, includendo nel riferimento agli 'accessori come per legge' il rimborso forfettario delle spese generali del 15%, il contributo previdenziale del 4%, l'IVA del 22% e il contributo unificato. Ha ordinato il pagamento entro 180 giorni, oltre agli interessi legali sino all'effettivo pagamento, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza ottemperanda quanto agli interessi sulla somma dovuta. Non ha applicato una penalità di mora, ritenendo sufficiente la corresponsione degli interessi legali. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Prefetto di Palermo o un dirigente delegato quale commissario ad acta, assegnandogli ulteriori 180 giorni. Ha inoltre condannato l'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre spese generali e accessori, con rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 1, c.p.a.

    La competenza sull'ottemperanza spetta al giudice d'appello quando la relativa sentenza ha integralmente riformato quella di primo grado introducendo statuizioni nuove e autonome.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di ottenere l'esecuzione del giudicato, compreso l'ordine di pagamento e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro il termine fissato nel dispositivo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora è una misura applicabile secondo valutazione giudiziale; nel caso concreto il Collegio l'ha ritenuta non necessaria, reputando sufficiente il riconoscimento degli interessi legali.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consente di configurare l'inadempimento ai fini dell'ottemperanza.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato a fondamento dell'obbligo di rifusione del contributo unificato da parte della parte soccombente.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello amministrativo è competente a conoscere del ricorso per ottemperanza quando la propria sentenza ha integralmente riformato la pronuncia di primo grado introducendo statuizioni nuove, anche se l'ottemperanza riguarda soltanto la condanna alle spese processuali.
  • La condanna alle spese processuali contenuta nel dispositivo di una sentenza passata in giudicato costituisce una statuizione autonomamente azionabile mediante ricorso per ottemperanza.
  • La formula della condanna al pagamento delle spese 'oltre accessori come per legge' comprende, secondo quanto ritenuto dal giudice, il rimborso forfettario delle spese generali, il contributo previdenziale, l'IVA e il contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.
  • L'inadempimento dell'amministrazione rispetto a una condanna pecuniaria passata in giudicato è dimostrato dal decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, unitamente alla notifica della sentenza, alla certificazione del giudicato e alla mancata esecuzione nonostante la comunicazione dei dati necessari al pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento, nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e riconoscere gli interessi legali; la penalità di mora non deve essere disposta quando il Collegio ritenga sufficienti gli interessi legali a garantire l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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