Cassazione Penale, Sentenza n. 13116/2025 del 03/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna per più capi di truffa (fornitura e posa in opera di box doccia con acconti e lavori non completati). Il ricorrente contestava: tardività delle querele per alcuni capi; erronea applicazione dell'aggravante della minorata difesa basata solo sull'età delle persone offese; omissione nell'ammettere prova documentale e audizione del commercialista per dimostrare difficoltà economiche che avrebbero escluso il dolo; contestazione della recidiva reiterata per la determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto precluso in sede di legittimità il riesame di questioni che richiedono accertamenti di fatto non dedotti tempestivamente nei gradi di merito (ad es. tardività delle querele). Le censure sulle aggravanti e sulla recidiva sono inammissibili perché non proposte in appello. È stato altresì richiamato il principio per cui il giudice di legittimità non può rivedere la valutazione del merito sulle risultanze probatorie, salvo vizio del percorso motivazionale, e la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il rigetto delle richieste istruttorie e l'insussistenza degli elementi allegati dall'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa), comma 2, n. 2-bis
Norma relativa alla truffa aggravata con applicazione di aggravante per approfittamento di condizioni personali della vittima; nel caso la Corte ha ritenuto che l'aggravante fosse stata correttamente valutata dal giudice di merito e che la relativa censura non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione senza puntuali accertamenti di fatto.
art. 61 cod. pen., n. 5
Richiamata in relazione alle aggravanti previste dal codice penale; la Corte ha considerato correttamente valutata la sussistenza delle circostanze aggravanti sul piano del merito.
art. 606 cod. proc. pen., comma 3
Prevede i motivi di ricorso per cassazione e la preclusione di censure non dedotte nei precedenti gradi. La Corte ha applicato il principio per cui profili non devoluti al giudice di appello non possono essere sollevati per la prima volta in cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e disposto il versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Questioni che richiedono accertamenti di fatto (es. momento di conoscenza del fatto per la querela tardiva) devono essere sollevate e provate nei gradi di merito; sollevare tali questioni per la prima volta in cassazione è inammissibile.
- Le censure sulle aggravanti o sulla recidiva non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione se non erano state proposte nel giudizio d'appello; è quindi essenziale sollevare tutte le questioni rilevanti tempestivamente.
- La Corte di legittimità non riesamina il merito della valutazione probatoria a meno che non emerga un vizio logico-giuridico nel percorso motivazionale del giudice di merito; la semplice discordanza sulla valutazione delle prove non è sufficiente.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello ha bisogno che la parte indichi perché gli elementi già raccolti siano decisivi o inficino le prove; la mera possibilità di ulteriore prova non obbliga il giudice ad ammetterla.
- L'inammissibilità del ricorso in Cassazione esclude l'effetto estintivo della prescrizione verificatasi dopo la sentenza di appello, e può comportare condanne alle spese e ammende per il difensore o la parte che abbia agito con colpa.
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