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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38332/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente è stato condannato per diffamazione aggravata (art. 595 c.p.) per aver inviato via mail e fax messaggi offensivi nei confronti di Antonio Guida. In cassazione propone due motivi: (1) violazione di legge e vizio motivazionale per avere esercitato il diritto di critica sindacale e per aver agito nella convinzione della verità dei fatti (cd. verità putativa), sostenendo che i limiti di continenza espositiva non sarebbero stati travalicati; (2) carenza del corpo di reato perché il messaggio del 25/11/2013 (oggetto della querela) non sarebbe agli atti e tale lacuna non potrebbe essere surrogata con le dichiarazioni testimoniali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura reiterativa e generica, non avendo il ricorrente confutato la motivazione della Corte territoriale che si era basata sugli accertamenti della polizia postale (secondo cui i messaggi erano coincidenti). Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che l'esercizio del diritto di critica potesse giustificare espressioni che travalicano la continenza espositiva: i messaggi contenevano espressioni gravemente infamanti (es. "con atteggiamenti mafiosi", "per lasciare il posto a una sua concubina", "pensa solo come intascare i soldi delle nostre iscrizioni") che superano i limiti della critica. Ha altresì precisato che la Corte di legittimità può valutare l'offensività delle frasi. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Si segnala che in sede d'appello era stata comunque concessa la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione)

    La norma è stata applicata per qualificare come diffamatorie le espressioni contenute nei messaggi; la Corte ha ritenuto che le frasi superassero il limite della continenza nel diritto di critica e fossero idonee ad offendere la reputazione.

  • art. 51 cod. pen. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere)

    Richiamata implicitamente in relazione al diritto di critica: la Corte ha escluso che l'azione del ricorrente rientrasse nell'esercizio legittimo del diritto, perché le espressioni erano eccessive e offensivamente gratuite.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)

    La norma disciplina i motivi di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili per genericità e per essere reiterativi rispetto all'appello senza confronto specifico con la motivazione contestata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti di impugnazione in cassazione)

    Richiamato in relazione ai limiti di riproduzione dei motivi di impugnazione: il ricorso è stato valutato nei limiti delle questioni effettivamente dedotte in appello e la Corte ha escluso l'ammissibilità di censure non confrontate con la motivazione impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna per spese e sanzioni in caso di inammissibilità)

    Applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali e al pagamento alla Cassa delle ammende, in ragione dell'evidente inammissibilità dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Il diritto di critica non giustifica l'uso di espressioni gravemente diffamatorie: accuse di condotte illecite o frasi altamente denigratorie superano la continenza espositiva e costituiscono reato.
  • La "verità putativa" (la convinzione soggettiva della verità) non assolve quando il linguaggio usato è offensivo e sproporzionato rispetto all'esercizio del diritto di critica.
  • In assenza del documento originario, gli accertamenti tecnici (es. polizia postale) e le relative risultanze possono surrogare la prova documentale, purché la motivazione di merito abbia dato conto di tali elementi; il ricorrente deve confrontarsi specificamente con questa motivazione.
  • In cassazione non sono ammesse censure generiche o reiterative: il gravame deve necessariamente rapportarsi e confutare le ragioni della decisione impugnata in modo specifico e motivato.
  • La Corte di cassazione può valutare autonomamente l'offensività delle espressioni contestate e pronunciare, ove rilevante, l'assoluzione se manca la portata offensiva; inversamente, può confermare la condanna se il linguaggio travalica i limiti consentiti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta rischi economici per il ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende), per cui è necessaria cautela nella proposizione di motivi carenti o non specificamente motivati.

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