Cassazione Penale, Sentenza n. 38332/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente è stato condannato per diffamazione aggravata (art. 595 c.p.) per aver inviato via mail e fax messaggi offensivi nei confronti di Antonio Guida. In cassazione propone due motivi: (1) violazione di legge e vizio motivazionale per avere esercitato il diritto di critica sindacale e per aver agito nella convinzione della verità dei fatti (cd. verità putativa), sostenendo che i limiti di continenza espositiva non sarebbero stati travalicati; (2) carenza del corpo di reato perché il messaggio del 25/11/2013 (oggetto della querela) non sarebbe agli atti e tale lacuna non potrebbe essere surrogata con le dichiarazioni testimoniali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura reiterativa e generica, non avendo il ricorrente confutato la motivazione della Corte territoriale che si era basata sugli accertamenti della polizia postale (secondo cui i messaggi erano coincidenti). Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che l'esercizio del diritto di critica potesse giustificare espressioni che travalicano la continenza espositiva: i messaggi contenevano espressioni gravemente infamanti (es. "con atteggiamenti mafiosi", "per lasciare il posto a una sua concubina", "pensa solo come intascare i soldi delle nostre iscrizioni") che superano i limiti della critica. Ha altresì precisato che la Corte di legittimità può valutare l'offensività delle frasi. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Si segnala che in sede d'appello era stata comunque concessa la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
La norma è stata applicata per qualificare come diffamatorie le espressioni contenute nei messaggi; la Corte ha ritenuto che le frasi superassero il limite della continenza nel diritto di critica e fossero idonee ad offendere la reputazione.
art. 51 cod. pen. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere)
Richiamata implicitamente in relazione al diritto di critica: la Corte ha escluso che l'azione del ricorrente rientrasse nell'esercizio legittimo del diritto, perché le espressioni erano eccessive e offensivamente gratuite.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
La norma disciplina i motivi di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili per genericità e per essere reiterativi rispetto all'appello senza confronto specifico con la motivazione contestata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti di impugnazione in cassazione)
Richiamato in relazione ai limiti di riproduzione dei motivi di impugnazione: il ricorso è stato valutato nei limiti delle questioni effettivamente dedotte in appello e la Corte ha escluso l'ammissibilità di censure non confrontate con la motivazione impugnata.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna per spese e sanzioni in caso di inammissibilità)
Applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali e al pagamento alla Cassa delle ammende, in ragione dell'evidente inammissibilità dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Il diritto di critica non giustifica l'uso di espressioni gravemente diffamatorie: accuse di condotte illecite o frasi altamente denigratorie superano la continenza espositiva e costituiscono reato.
- La "verità putativa" (la convinzione soggettiva della verità) non assolve quando il linguaggio usato è offensivo e sproporzionato rispetto all'esercizio del diritto di critica.
- In assenza del documento originario, gli accertamenti tecnici (es. polizia postale) e le relative risultanze possono surrogare la prova documentale, purché la motivazione di merito abbia dato conto di tali elementi; il ricorrente deve confrontarsi specificamente con questa motivazione.
- In cassazione non sono ammesse censure generiche o reiterative: il gravame deve necessariamente rapportarsi e confutare le ragioni della decisione impugnata in modo specifico e motivato.
- La Corte di cassazione può valutare autonomamente l'offensività delle espressioni contestate e pronunciare, ove rilevante, l'assoluzione se manca la portata offensiva; inversamente, può confermare la condanna se il linguaggio travalica i limiti consentiti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta rischi economici per il ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende), per cui è necessaria cautela nella proposizione di motivi carenti o non specificamente motivati.
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