Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7132/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva rigettato l'appello cautelare avverso l'ordinanza del GIP che aveva respinto l'istanza ai sensi dell'art. 299 c.p.p., con la quale si chiedeva la retrodatazione dei termini di custodia cautelare in carcere ex art. 297, comma 3, c.p.p. Il difensore sostiene che misure cautelari precedenti (arresti domiciliari e periodi di detenzione riferiti a procedimenti denominati "Mater" e "Overture") devono essere computate ai fini della retrodatazione, richiamando l'interpretazione delle Sez. Unite n. 23166/2020, e afferma che il termine di custodia cautelare sarebbe pertanto decorso il 11 ottobre 2020.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come generico e manifestamente infondato. Ha rilevato che il ricorrente non ha indicato in modo chiaro le date dei fatti oggetto delle ordinanze cautelari e che, dall'esame degli atti, le misure cautelari anteriori si riferivano a fatti cronologicamente anteriori rispetto a quelli contestati nell'ordinanza del 11 giugno 2020, sicché non si verificano i presupposti per la retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. Inoltre il ricorso non ha dimostrato la "connessione qualificata" tra le vicende processuali né ha specificato gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, risultando inammissibile ex art. 581 c.p.p. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nell'istanza originaria quale titolo procedurale per la richiesta discutibile; la sentenza osserva che la richiesta ai sensi di tale norma non è stata correttamente sostenuta dai fatti necessari.

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina della retrodatazione dei termini di custodia cautelare; la Corte afferma che la sua applicazione richiede specifica prova della connessione/contemporaneità dei fatti e che non si verifica se le misure precedenti riguardano fatti antecedenti ai reati attuali.

  • art. 23, comma 8 del D.L. n.137/2020

    Norma procedurale collegata alla trattazione del ricorso (regime d'urgenza o procedurale); menzionata come riferimento per la trattazione del ricorso.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'inammissibilità del ricorso per genericità o carenza di specificazione degli elementi di fatto o di diritto; applicata dalla Corte per dichiarare il ricorso inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha comminato la sanzione di euro 3.000,00.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod.

    art. 94, comma 1-ter disp. att.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione.

  • art. 73 e art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (norme sostanziali citate nei capi d'imputazione)

    art. 73, comma 1/4/6; art. 74

    Norme sostanziali sui delitti in materia di stupefacenti; sono state citate nella motivazione per chiarire le date e la natura dei fatti precedenti, cui la Corte ha fatto riferimento per escludere la retrodatazione.

  • art. 23, commi 3 e 4, legge n. 110/1975

    Norma relativa a reati in materia di armi (richiamata in relazione all'arresto in flagranza del 24/10/2018); la Corte osserva che quel fatto era antecedente all'associazione e pertanto non utile ai fini della retrodatazione.

Massime di principio

  • La retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex art. 297, comma 3, c.p.p. richiede la prova specifica che le misure cautelari precedenti siano riferibili a fatti successivi o qualificatamente connessi a quelli oggetto della misura attuale; meri riferimenti generici non sono sufficienti.
  • In sede di impugnazione in Cassazione vanno indicate con precisione le date, i titoli di reato e gli elementi fattuali che dimostrano la connessione fra procedimenti; l'assenza di tali dettagli espone il ricorso a inammissibilità ex art. 581 c.p.p.
  • Quando si deduce la retrodatazione occorre confrontarsi espressamente con la ratio e le motivazioni dell'ordinanza impugnata, indicando perché quelle motivazioni siano errate o incomplete rispetto agli elementi probatori prodotti.
  • Se le misure cautelari anteriori si riferiscono a fatti cronologicamente antecedenti rispetto a quelli oggi contestati, non possono essere computate per la retrodatazione del termine di custodia cautelare.
  • Il ricorso manifestamente generico o infondato può comportare l'addebito delle spese e sanzioni in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza e la completezza delle argomentazioni prima di proporre impugnazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.