Cassazione Penale, Sentenza n. 29968/2025 del 29/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente (fino a €1.384.558,78) riferito all'IVA ritenuta evasa dalla società Logistic Outsourcing s.r.l., denunciando: (1) violazione di legge e travisamento della prova perché il giudice del riesame non si sarebbe uniformato alla sentenza rescindente (art.627, comma 3 c.p.p.), avendo imposto un onere probatorio di fatto insostenibile ai ricorrenti e avendo interpretato erroneamente dati come la natura della prestazione (obbligo di mezzi o di risultato), le modalità di determinazione dei corrispettivi, i fogli presenze, le dichiarazioni e la presunta veste di amministratrice di fatto della CAMUFFO; sostenevano inoltre l'inutilizzabilità di dichiarazioni auto-incriminanti (art.350 c.6 c.p.p.) e che l'assolvimento dell'IVA da parte della Logistic Handling escludeva il rischio di perdita di gettito fiscale. Denunciavano infine carenza del periculum in mora. (2) omessa e insufficiente verifica della legittimità del sequestro su specifici cespiti, in particolare una polizza vita (richiamando limiti di pignorabilità ex art.545 c.p.c.) e, con motivi aggiunti, censura sulla corretta determinazione dei limiti del sequestro per equivalente in caso di concorso di persone alla luce della S.U. n.13783/2024.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nel suo complesso. Sul primo motivo ha ritenuto che le doglianze sono, in realtà, una diversa valutazione dei fatti e degli indizi (critica sulla valutazione di merito) e pertanto non sindacabili in sede di legittimità salvo profili di violazione di legge o totale assenza/apparenza della motivazione; ha inoltre confermato che il Tribunale del Riesame ha motivato compiutamente la rinnovata valutazione del fumus commissi delicti valorizzando elementi documentali, dichiarativi e organizzativi (criterio di determinazione dei corrispettivi, mancanza di autonomia strutturale/strumentale, modalità di esercizio del potere direttivo, riscontri extra contabili) e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui fatture che occultano una somministrazione irregolare di manodopera possono integrare il reato di cui all'art.2 d.lgs.74/2000 anche se l'IVA è stata materialmente versata dalla società interposta. Sul secondo motivo la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso: non è stato allegato né individuato con precisione l'atto relativo alla polizza vita contestata, impedendo la verifica; inoltre il motivo aggiunto relativo ai limiti del sequestro per equivalente è stato ritenuto tardivo e non connesso funzionalmente ai motivi originari. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n.74/2000, art. 2
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Utilizzare fatture riferite a un appalto apparente che occultano una somministrazione irregolare di manodopera può integrare il reato tributario anche se l'IVA è stata materialmente versata dalla società interposta
codice di procedura penale, art. 627 comma 3
Richiamato dai ricorrenti come obbligo di uniformarsi alla sentenza rescindente; la Corte chiarisce che il giudice del rinvio deve applicare le coordinate dettate ma la ricostruzione alternativa dei fatti da parte della difesa non è sindacabile in cassazione come vizio di diritto
codice di procedura penale, art. 350 comma 6
Richiamata come possibile causa di inutilizzabilità di dichiarazioni auto-incriminanti; la Corte non ha ritenuto decisivo il profilo alla stregua delle altre evidenze probatorie valorizzate dal giudice del riesame
codice di procedura civile, art. 545
Norma sui limiti di pignorabilità richiamata dai ricorrenti in relazione alla polizza vita; la Cassazione ha escluso la verifica per difetto di autosufficienza/documentazione
disp. att. cod. proc. pen., art. 165-bis
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; onere del ricorrente di indicare e allegare gli atti contestati
codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alla Cassa delle Ammende; applicata nella decisione per la somma da versare a carico dei ricorrenti
Sentenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite n.13783/26/09/2024
S.U. n. 13783 del 26/09/2024
Richiamata dai ricorrenti in relazione ai limiti del sequestro per equivalente in caso di concorso di persone; la Corte ha dichiarato il motivo tardivo e non connesso
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere il riesame della valutazione probatoria di merito: le critiche che si risolvono in una diversa lettura degli stessi elementi indiziari sono inammissibili salvo specifici profili di illegittimità giuridica o totale assenza/apparenza della motivazione
- Nel riesame cautelare dopo una sentenza rescindente il giudice deve riequilibrare le valutazioni alla luce delle indicazioni della Corte, ma resta consentito al giudice di rinvio operare una nuova valutazione logico-giuridica degli indizi; la difesa deve puntare a contestare profili di diritto o l'assenza assoluta di motivazione per essere sindacabile in cassazione
- Il fatto che l'IVA sia stata effettivamente versata da una società interposta non esclude automaticamente la configurabilità del reato tributario se le fatture e l'organizzazione aziendale mascherano una somministrazione irregolare di manodopera: rilevano la sostanza economica e gli indici organizzativi oltre la mera formale esecuzione degli obblighi tributari
- Per contestare in cassazione la legittimità di atti di sequestro riferiti a specifici cespiti (es. polizze vita) è necessario indicare con precisione e allegare gli atti/verbali relativi al conteggio e al provvedimento: il principio di autosufficienza del ricorso è stringente
- Motivi aggiunti o nuovi devono avere connessione funzionale con i motivi originari; introdurre censure nuove e non connesse al tema principale può comportare la loro inammissibilità per tardività
- Nelle impugnazioni cautelari è utile documentare in modo completo sia gli atti sequestrali sia le prove difensive (verbali, documentazione contabile, esiti di indagini difensive) già in primo grado per evitare che la contestazione venga considerata mera alternativa valutativa
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