Cassazione Penale, Sentenza n. 43338/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e C) c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che, nonostante la tardività della querela presentata dalla persona offesa, la costituzione di parte civile potesse essere considerata espressione della volontà punitiva e quindi sopperire alla condizione di procedibilità in relazione al reato (appropriazione indebita aggravata) divenuto procedibile a querela di parte in base al D.Lgs. n. 36/2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha seguito l'orientamento consolidato secondo cui la persistente costituzione di parte civile, anche se intervenuta dopo la modifica normativa che ha reso il reato procedibile a querela, può integrare la volontà punitiva della persona offesa e quindi incidere positivamente sulla condizione di procedibilità. La Cassazione richiama precedenti (tra cui Sez. 2 n. 28305/2019, Sez. 2 n. 19077/2011 e altri) e precisa che manifestazioni anche indirette o riservate della volontà di punizione (es. riserva di costituirsi, richiesta di essere informato sull'archiviazione, procura per opposizione) possono essere considerate sufficienti. Perciò il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. B) e C), cod. proc. pen.
Fondamento formale del motivo di cassazione invocato dal ricorrente (vizi di motivazione e violazione di norme sul giudizio), richiamato come norma di riferimento per censurare la valutazione della Corte territoriale.
art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen.
Rilevante perché riguarda l'aggravante contestata (requisiti dell'appropriazione indebita aggravata); la giurisprudenza richiamata interpreta che, anche per tale ipotesi, la costituzione di parte civile può incidere sulla procedibilità quando la causa è divenuta perseguibile a querela.
art. 646 c.p.
Norma sostanziale richiamata nel testo (appropriazione indebita); contestualizza il reato divenuto procedibile a querela per effetto del d.lgs. n. 36/2018.
D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36
Ha modificato la procedibilità di taluni reati rendendoli perseguibili a querela di parte; la Corte afferma che la disciplina transitoria (art. 12, comma 2) che prevede l'avviso alla persona offesa non si applica quando questa abbia già manifestato la volontà punitiva costituendosi parte civile e perseverando in tale costituzione.
art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 36/2018
Prevede, in linea transitoria, l'avviso alla persona offesa per l'esercizio della querela; la Corte precisa che tale avviso non è necessario se la persona offesa ha già manifestato la volontà di punizione tramite costituzione di parte civile e sua persistenza.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento in cassazione; qui richiamata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e della somma per la Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
Richiamati come norme procedurali che consentono il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto nelle modalità adottate; attengono alla trattazione documentale degli atti in Cassazione.
Massime di principio
- La costituzione di parte civile può essere considerata manifestazione della volontà punitiva della persona offesa; quando tale costituzione persiste nei successivi gradi di giudizio, può soddisfare la condizione di procedibilità per reati divenuti perseguibili a querela.
- Non è necessaria una formula espressa e solenne per manifestare la volontà di querela: atti come la riserva di costituirsi, la richiesta di essere informati sull'archiviazione o il conferimento di procura per opposizione possono essere interpretati come volontà di punizione.
- La disciplina transitoria che prevede l'avviso alla persona offesa (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 36/2018) non è applicabile se la persona offesa ha già manifestato la volontà di punizione costituendosi parte civile e mantenendo tale posizione nei gradi successivi.
- In assenza di una manifesta volontà punitiva, opera il principio del favor querelae: in dubio il giudice può interpretare atti ambigui in favore del riconoscimento della procedibilità quando esistono indizi di volontà di punizione.
- Quando si valuta la condizione di procedibilità per reati divenuti perseguibili a querela, il giudice deve considerare la totalità degli atti della persona offesa nel procedimento, compresa la persistenza della costituzione di parte civile, e non solo la tempestività formale della querela.
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