Sentenza del 02/03/2020 n. 1197 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Appello - Specificità dei motivi - Necessita - Generico richiamo alle difese svolte in 1° grado - Insufficienza - Inammissibilità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado ribadendo le stesse doglianze già svolte in primo grado: contestazione della notifica delle 39 cartelle esattoriali, eccezione di prescrizione dei crediti (Irpef e Irap) e censura della motivazione dei titoli esecutivi. Tuttavia l'atto di appello non indica specificamente i punti della sentenza ritenuti errati né contrappone argomentazioni idonee a confutare la motivazione della Commissione Provinciale, limitandosi a riproporre le difese già disattese.
La decisione
L'appello è stato dichiarato inammissibile per mancato rispetto del requisito di specificità dei motivi ex art. 53 D.Lgs. n. 546/1992. La Corte ha ritenuto che il gravame non abbia specificato gli "errori" attribuiti alla sentenza né fornito ragioni di fatto e di diritto volte a contrastarne la motivazione; inoltre le censure erano rivolte direttamente alle cartelle (e non alla motivazione della sentenza). Conseguentemente l'appellante è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
L'art. 53 richiede la specificità dei motivi di appello: l'atto di gravame deve indicare, anche sinteticamente, gli 'errores' attribuiti alla sentenza e le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, delimitando l'estensione del riesame.
Cass. n. 15166/2008
Richiamata come giurisprudenza che conferma il principio di specificità: l'appello non può limitarsi al generico richiamo alle difese di primo grado ma deve censurare specificamente la motivazione della decisione impugnata.
Cass. n. 875/2001
Precisazione che il richiamo generico alle difese di primo grado non costituisce motivo di appello riferibile alla decisione impugnata, salvo che sia specificamente dedotto il vizio di omesso esame da parte del giudice di primo grado.
Massime di principio
- In appello è obbligatorio indicare con specificità gli errori della decisione impugnata: non è sufficiente riproporre le difese svolte in primo grado.
- Il motivo di appello deve contrapporre argomentazioni concrete alla motivazione della sentenza, descrivendo le parti ritenute errate e le ragioni di fatto e di diritto.
- Se l'appellante lamenta che il giudice di primo grado non abbia esaminato determinate difese, il motivo deve enunciare specificamente il vizio di omesso esame e non limitarsi a ripetere le stesse difese.
- Le censure devono essere rivolte alla motivazione della sentenza e non direttamente agli atti impugnati (es. cartelle), salvo che si specifichi perché la motivazione sia errata rispetto a tali atti.
- La mancata rispettazione del requisito di specificità rende l'appello inammissibile e comporta, generalmente, la condanna alle spese in favore della parte resistente.
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