Sentenza n. 68/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, n. 257/2024, depositata in data 10/09/2024 nel giudizio avente numero di R.G. 125/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, nella fase commissariale, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso n. 257/2024, relativo al pagamento del bonus docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva promosso un giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, n. 257/2024. Con precedente sentenza n. 169/2025 il TAR aveva ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di corrispondere la somma di euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, nominando un commissario ad acta per l'ipotesi di perdurante inadempimento. Il ricorrente ha poi rappresentato che la sentenza non era stata tempestivamente eseguita e ha chiesto l'adozione di ulteriori misure, anche mediante sostituzione del commissario, nonché la condanna alle spese. Successivamente ha comunicato che il 18 settembre 2025 il Ministero aveva dato esecuzione alla sentenza, con pagamento della somma dovuta a titolo di bonus docente, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese della fase processuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il pagamento successivo alla proposizione della fase di ottemperanza aveva comportato la completa esecuzione del giudicato. Le ulteriori spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza, liquidate in euro 350,00 oltre accessori di legge e distratte in favore dei difensori antistatari del ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La completa esecuzione del giudicato sopravvenuta nel corso del giudizio impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato nella precedente sentenza di ottemperanza quale criterio per la corresponsione di interessi o rivalutazione sulle somme dovute.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’esecuzione sopravvenuta del giudicato non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese della fase di ottemperanza, che possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza, se il pagamento è intervenuto dopo l’avvio della fase processuale.
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