Sentenza n. 6638/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8270/2025 e nota dell'ASL del 24 novembre 2025 ritenuta violativa o elusiva della sentenza
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che la ASL Lecce non avesse dato esecuzione alla sentenza n. 8270/2025, nella parte in cui le imponeva, ai sensi dell'art. 46 l.r. n. 4/2010, di farsi carico dei servizi di trasporto degli utenti disabili da e verso il centro diurno. Hanno inoltre dedotto il carattere violativo o elusivo della nota del 24 novembre 2025, con la quale l'ASL aveva affermato l'obbligo della struttura di assicurare il servizio fino al passaggio in giudicato della sentenza, chiedendone la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a. I ricorrenti hanno chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora. Sono state inoltre prospettate, in modo generico, violazioni della disciplina dei contratti pubblici e l'antieconomicità della tariffa individuata dall'ASL.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della ASL, ritenendo che l'esecuzione della sentenza producesse effetti anche nei confronti dell'Ambito territoriale e della Regione, regolarmente evocati in giudizio, pur senza imporre loro specifici petita. Nel merito, ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, nelle more, l'ASL aveva adottato la nota del 13 maggio 2026, stabilendo di eseguire il servizio di trasporto mediante addenda contrattuali con i gestori dei centri diurni e fissando un parametro economico temporaneo di 14,50 euro pro die per utente. Tale atto è stato ritenuto idoneo a integrare la presa in carico del servizio, nonostante la sua attuazione presupponesse l'adesione delle strutture interessate. Secondo il Collegio, l'art. 46 l.r. n. 4/2010 non vincola l'ASL a una specifica modalità organizzativa, consentendole di coinvolgere i centri socio-riabilitativi quando ciò sia compatibile con efficienza ed economicità del servizio. La nota del 13 maggio 2026 non era quindi meramente interlocutoria e non violava né eludeva la sentenza ottemperanda. Le contestazioni relative alla disciplina dei contratti pubblici e all'antieconomicità della tariffa, estranee alla portata conformativa della sentenza, avrebbero potuto essere fatte valere, se del caso, mediante autonoma azione di annullamento. Anche la domanda relativa alla nota del 24 novembre 2025 è stata dichiarata improcedibile: essa aveva natura meramente interpretativa e non presentava i requisiti di un provvedimento impugnabile. Sono risultate travolte dall'improcedibilità anche le domande di nomina del commissario ad acta e di applicazione della penalità di mora, non essendovi più un ritardo nell'esecuzione del giudicato. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia e l'atteggiamento comunque ottemperativo dell'ASL.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il venir meno del ritardo esecutivo esclude la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la declaratoria di inefficacia degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato; nel caso concreto non ne ricorrevano i presupposti.
art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.
“ritardo nella esecuzione del giudicato”
La penalità di mora presuppone un ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale presupposto è venuto meno per effetto dell'adozione della nota del 13 maggio 2026.
art. 46 l.r. n. 4/2010
Impone alle Aziende sanitarie di prendere in carico il servizio di trasporto degli utenti disabili, senza predeterminare una specifica modalità organizzativa o gestionale.
art. 60 regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4
“il centro può assicurare il servizio di trasporto sociale, previo accordo specifico con l'Ambito e con la ASL”
Costituisce fondamento del possibile coinvolgimento dei centri nell'erogazione del servizio di trasporto, mediante accordo con l'Ambito e la ASL.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'obbligo dell'amministrazione di eseguire una sentenza può essere adempiuto mediante modalità organizzative diverse da quelle ipotizzate dal giudice, quando la pronuncia non abbia imposto una specifica modalità attuativa e l'amministrazione assuma comunque la responsabilità sostanziale del servizio.
- La presa in carico di un servizio da parte di un'Azienda sanitaria non richiede necessariamente la gestione diretta; può realizzarsi anche mediante il coinvolgimento regolato e vigilato delle strutture interessate, purché l'Azienda sanitaria mantenga il ruolo organizzativo, regolatorio ed economico imposto dalla sentenza e dalla legge.
- La dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a. presuppone che l'atto successivo sia effettivamente lesivo del giudicato, perché ne violi o eluda la portata conformativa; non è sufficiente che l'amministrazione abbia adottato una soluzione organizzativa diversa da quella auspicata dal ricorrente.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere introdotte, per contestare autonomamente il nuovo assetto organizzativo o la quantificazione economica del servizio, censure estranee alla portata conformativa del giudicato, quali la violazione della disciplina dei contratti pubblici o l'antieconomicità della tariffa; tali profili devono essere fatti valere con autonoma azione di annullamento.
- La sopravvenuta adozione di un atto concretamente idoneo a dare esecuzione alla sentenza determina l'improcedibilità del giudizio di ottemperanza per sopravvenuta carenza di interesse e travolge le domande accessorie di nomina del commissario ad acta e di applicazione della penalità di mora.
- Un atto che si limiti a esprimere un avviso interpretativo sul perimetro temporale di efficacia di un accordo, senza contenuto decisorio o conformativo autonomo, non è qualificabile come provvedimento impugnabile.
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