Sentenza n. 2191/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 76 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.02.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 76 del 25 febbraio 2025, relativa al riconoscimento della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Como che aveva accertato il loro diritto alla carta docente, per gli anni scolastici indicati nel titolo, nella misura di 500 euro per ciascun anno, condannando l'Amministrazione a mettere a disposizione la carta docente o altro equipollente. La sentenza era stata notificata il 27 marzo 2025, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 20 ottobre 2025. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. I ricorrenti hanno chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa era adeguatamente documentata e che l'inadempimento dell'Amministrazione non era stato contestato. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione, per la parte relativa al contributo alla formazione e alla carta docente, alla sentenza del Tribunale di Como entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli 60 giorni dalla comunicazione effettuata dal ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Il commissario dovrà adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative indicate in motivazione. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione del giudicato e l'adozione delle misure necessarie a rendere effettivo il comando giudiziale, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, quando il titolo comporta l'obbligo di pagamento di somme.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano, rispettivamente, per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata mancata esecuzione di un giudicato da parte dell'amministrazione impone al giudice di ordinare l'adempimento entro un termine determinato e consente, in caso di ulteriore inerzia, la nomina contestuale di un commissario ad acta.
- La costituzione dell'amministrazione non accompagnata da una contestazione specifica dell'inadempimento, a fronte della documentazione prodotta dal ricorrente, non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza.
- Quando il giudicato impone all'amministrazione di rendere disponibile un beneficio economico o un titolo equivalente, l'ottemperanza può essere ordinata mediante l'adozione di tutti gli atti amministrativi e contabili necessari alla concreta fruizione del beneficio.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta individuandolo in un dirigente o funzionario pubblico competente, anche tramite delega, e può escludere la liquidazione di un compenso quando le funzioni commissariali rientrano nell'attività istituzionale del dipendente pubblico designato.
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