Sentenza n. 13271/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - della Determinazione del Procuratore Speciale n. 27 del 5 marzo 2026 pubblicata in data 6 marzo 2026, con la quale EUR S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione del Lotto 3 della procedura aperta di rilevanza europea per l’affidamento dei servizi di ingegneria e lavori di manutenzione straordinaria degli immobili siti nel quartiere EUR di Roma in favore dell'operatore economico SAICO S.r.l.; - per quanto di ragione, di tutti i verbali di gara e delle operazioni ad essi sottese; - ove occorrere possa e per quanto di ragione, del criterio 4.1 di cui alla Tabella B del punto 18.1 del Disciplinare di gara; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA dell’Accordo Quadro, ove medio tempore stipulato, e degli Ordini di Lavori (ODL), ove nelle more già attivati E PER LA CONDANNA dell’Ente al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’aggiudicazione della procedura di gara di cui si tratta, con riferimento al Lotto 3 di interesse, in favore del RTI ricorrente, anche tramite il subentro dello stesso nel relativo Accordo Quadro e negli Ordini di Lavori (ODL) eventualmente nel frattempo stipulati, nonché mediante l’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario dei danni conseguenti all’adozione degli illegittimi provvedimenti impugnati incidenti sulla posizione della ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 3 di una procedura aperta per servizi di ingegneria e lavori di manutenzione straordinaria, nonché gli atti di gara e il criterio 4.1 della Tabella B del disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda, ha dedotto la violazione del disciplinare, degli artt. 107 e 108 del d.lgs. 36/2023 e dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, errore nei presupposti, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha sostenuto che la gara avesse natura di appalto integrato e che, pertanto, il criterio 4.1 relativo alla struttura organizzativa dovesse comprendere anche l'organizzazione della progettazione esecutiva. Secondo la ricorrente, l'offerta dell'aggiudicataria non avrebbe descritto il gruppo di progettazione, i progettisti responsabili delle diverse discipline, il coordinamento tra progettisti e impresa esecutrice e il BIM Team, mentre la propria offerta avrebbe indicato una struttura più ampia e dettagliata. Ha quindi contestato i punteggi attribuiti dalla Commissione, evidenziando uno scarto di 3,89 punti sul criterio 4.1 e di 3,45 punti nella graduatoria finale. In subordine, ha impugnato il criterio 4.1 ove interpretato come riferito alla sola struttura esecutiva, deducendone l'illegittimità. Ha inoltre domandato la declaratoria di inefficacia dell'accordo quadro e degli eventuali ordini di lavori, l'aggiudicazione in forma specifica mediante subentro o, in subordine, il risarcimento per equivalente. Le resistenti hanno eccepito l'infondatezza del ricorso e, quanto all'aggiudicataria, l'inammissibilità per mancata notifica agli aggiudicatari degli altri lotti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché notificato almeno all'aggiudicataria del Lotto 3, controinteressata necessaria. La mancata notifica agli aggiudicatari degli altri lotti non determina l'inammissibilità; al più avrebbe potuto comportare un'integrazione del contraddittorio, che il Collegio ha escluso ai sensi dell'art. 49 c.p.a. in ragione della manifesta infondatezza del ricorso. Nel merito, i due motivi sono stati esaminati congiuntamente e respinti. Il Collegio ha escluso che la procedura avesse natura di appalto integrato ai sensi dell'art. 44 d.lgs. 36/2023: la determina a contrarre, il bando e il disciplinare non contenevano l'onere motivazionale riferito alle esigenze tecniche e al rischio di scostamenti di costo; gli atti qualificavano l'oggetto prevalentemente come lavori, con servizi di ingegneria eventuali, di importo residuale e comprendenti anche indagini, rilievi e saggi; il capitolato prevedeva che la progettazione esecutiva potesse essere richiesta solo con specifico ordinativo. La clausola del disciplinare che richiamava l'appalto integrato e i requisiti dei progettisti è stata quindi ritenuta non realmente riferibile alla procedura, quanto meno per il Lotto 3. Ne consegue che la mancata descrizione della struttura di progettazione nell'offerta dell'aggiudicataria non rendeva illegittima la valutazione. Quanto alla comparazione tra le offerte, il TAR ha ribadito che l'attribuzione dei punteggi tecnici costituisce esercizio di discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irrazionalità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti, nonché in caso di criteri valutativi o applicazione degli stessi non plausibili. Nel caso concreto non sono emersi elementi di macroscopica illogicità; le censure volte a dimostrare la maggiore completezza dell'offerta della ricorrente miravano a sostituire la valutazione giudiziale a quella della Commissione e sono state ritenute anche inammissibili sotto tale profilo. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori per ciascuna resistente.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 36/2023
il contratto abbia per oggetto sia la progettazione esecutiva che l'esecuzione dei lavori ... sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato
L'appalto integrato presuppone che il contratto abbia congiuntamente ad oggetto progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori e che la determina a contrarre motivi il ricorso all'istituto con riferimento alle esigenze tecniche e al rischio di scostamenti di costo nella fase esecutiva.
art. 49 c.p.a.
Consente di non disporre l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso è manifestamente infondato.
art. 44 c.p.a.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è sufficiente la notificazione ad almeno un controinteressato, individuato nell'aggiudicataria del lotto direttamente impugnato.
art. 18.1, criterio 4.1, del disciplinare di gara
Sarà valutata l'idoneità della struttura organizzativa per gestire i processi e i lavori oggetto del contratto, sia in termini quantitativi che qualitativi, considerando le funzioni previste, i livelli delle risorse e le attività specifiche cui sono destinate
Il criterio è stato interpretato, nel contesto della gara, come riferito alla struttura organizzativa necessaria per la gestione dei lavori, senza imporre la descrizione di una struttura di progettazione propria di un appalto integrato.
art. 18.2 del disciplinare di gara
mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario
La valutazione dei commissari avviene mediante attribuzione discrezionale dei coefficienti, successiva media dei valori e proporzionamento lineare rispetto al valore medio massimo.
artt. 107 e 108 d.lgs. 36/2023
Le disposizioni sono state richiamate dalla ricorrente, ma il TAR non ha ravvisato una loro violazione.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento, invocati dalla ricorrente, non risultano violati in assenza di illogicità manifesta o di altri vizi nella valutazione tecnica della Commissione.
art. 30 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente quale fondamento della domanda risarcitoria, respinta per l'infondatezza dell'impugnazione.
art. 124 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per la domanda di tutela in forma specifica e di subentro, rimasta assorbita dal rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'appalto integrato ai sensi dell'art. 44 d.lgs. 36/2023 ricorre quando il contratto ha per oggetto congiuntamente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; il ricorso a tale istituto deve essere motivato nella determina a contrarre con riferimento alle esigenze tecniche e al rischio di scostamenti di costo nella fase esecutiva.
- La qualificazione della procedura come appalto integrato non può essere desunta dalla sola presenza eventuale di servizi di ingegneria negli atti di gara, quando la progettazione sia meramente eventuale, residuale e accessoria rispetto all'oggetto principale costituito dai lavori, e manchi nella determina a contrarre una specifica motivazione sulle esigenze tecniche che giustificano l'affidamento congiunto.
- L'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche costituisce espressione di discrezionalità tecnica della Commissione di gara ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o applicazione non plausibile dei criteri di valutazione; non è sufficiente che la valutazione sia semplicemente opinabile o che una diversa offerta appaia più completa.
- La mancata notificazione del ricorso agli aggiudicatari di altri lotti, estranei all'aggiudicazione direttamente impugnata, non determina l'inammissibilità quando il ricorso sia stato notificato all'aggiudicatario del lotto oggetto di giudizio; l'eventuale effetto riflesso derivante dal vincolo di aggiudicazione può rilevare, al più, ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato, il giudice può non disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a., definendo il giudizio con il rigetto.
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