Sentenza n. 5531/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di decadenza del nulla osta ai fini di lavoro subordinato dello straniero per lavoro stagionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Prefettura di Napoli del 16 agosto 2025 di decadenza del nulla osta al lavoro subordinato stagionale per decorso del termine semestrale
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto il 24 maggio 2023 dalla Prefettura di Caserta un nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato. Ha impugnato la decadenza dichiarata dalla Prefettura di Napoli il 16 agosto 2025, deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. 394/1999, carenza e insufficienza di motivazione ed eccesso di potere: aveva tempestivamente avviato presso l’Ambasciata d’Italia a Dhaka la procedura per il visto e il mancato rilascio entro sei mesi non gli era imputabile, avendo anche pagato il 3 settembre 2023 i diritti richiesti, pari a 19.442 BDT. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, eccesso di potere e difetto di istruttoria per la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di decadenza. Ha ritenuto fondato il motivo sostanziale: la documentazione e le allegazioni fornivano un principio di prova che il beneficiario, entro il periodo di validità del nulla osta, si era tempestivamente attivato presso l’Ambasciata a Dhaka e aveva pagato il 3 settembre 2023 quanto richiesto per completare l’iter del visto. Tale condotta diligente era idonea a impedire che il mancato ingresso entro il semestre comportasse la decadenza, non potendosi attribuire al lavoratore l’inerzia dell’amministrazione senza accertare a chi fosse imputabile il mancato rilascio del visto. La difesa ministeriale non aveva contestato specificamente il pagamento né chiarito l’imputabilità del mancato rilascio, circostanza rilevante anche ai sensi dell’art. 64 c.p.a. Il secondo motivo, relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, è stato assorbito. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 394/1999
il compimento di tale atto di impulso -inverando la forma di diligente condotta ragionevolmente esigibile in capo ad esso beneficiario del nulla osta- si appalesa idoneo ad evitare il decorso inutile del periodo semestrale di “validità” del nulla osta, di contro posto a fondamento del gravato provvedimento di decadenza.
L’attivazione tempestiva e diligente del beneficiario per ottenere il visto impedisce di considerare inutilmente decorso il termine semestrale di validità del nulla osta quando il mancato rilascio del visto non risulti imputabile al beneficiario.
art. 64 c.p.a.
Ciò che non può non assumere significanza in questa sede, anche a’ sensi dell’art. 64 c.p.a..
La mancata contestazione dell’amministrazione delle allegazioni e della documentazione sul pagamento e sull’imputabilità del mancato rilascio del visto rileva nel giudizio ai fini della valutazione dei fatti dedotti; la sentenza non sviluppa ulteriormente il contenuto della regola processuale.
Massime di principio
- La decadenza del nulla osta per il mancato ingresso dello straniero entro il termine semestrale non può fondarsi sul mero decorso del tempo quando il beneficiario abbia tempestivamente e diligentemente avviato l’iter per il visto e il ritardo nel rilascio non risulti a lui imputabile.
- Nel decidere sulla decadenza del nulla osta, l’amministrazione deve valutare le circostanze che attestano l’attivazione del beneficiario e accertare a chi sia imputabile il mancato rilascio del visto; non è sufficiente rilevare che l’ingresso non è avvenuto entro il termine.
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