Sentenza n. 2942/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto l'impugnazione del diniego di fiscalizzazione, dell'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale, dell'ordinanza di sgombero e della richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario aveva impugnato gli atti comunali relativi alla repressione di opere realizzate nel sottotetto di un fabbricato, consistenti nella trasformazione di sottotetti non abitabili in unità abitative mediante modifiche della falda di copertura, inglobamento di parte del terrazzo, realizzazione di impianti e tramezzature, incremento della superficie utile e della volumetria e mutamento della destinazione d'uso da deposito ad abitazione. Il Comune aveva ordinato la demolizione nel 2010; a seguito dell'inottemperanza aveva avviato il procedimento di acquisizione gratuita e aveva successivamente respinto l'istanza di fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001. L'appellante contestava l'acquisizione deducendo la propria estraneità alla realizzazione degli abusi, la buona fede nell'acquisto, l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, l'impossibilità tecnica di demolire le opere senza pregiudizio per le parti conformi, nonché la natura soltanto parzialmente difforme dell'intervento. Contestava inoltre la mancata considerazione delle fiscalizzazioni accordate per altre porzioni dell'edificio, il mancato esame della circostanza che l'immobile era stato successivamente liberato, la legittimità dell'ordinanza di sgombero adottata durante la sospensione cautelare dell'acquisizione, la nullità dell'ordinanza per difetto assoluto di attribuzione, la richiesta di indennità di occupazione e l'ammissibilità dell'intervento ad opponendum del proprietario dell'appartamento sottostante. Alcune censure erano formulate mediante rinvio ai motivi proposti in primo grado.
La decisione
L'appello è stato accolto soltanto con riferimento alla quantificazione dell'indennità di occupazione e respinto per il resto. Il Consiglio di Stato ha confermato che l'appellante era destinatario dell'ordinanza di demolizione del 2010, non impugnata e rimasta ineseguita; tale inottemperanza è sufficiente a giustificare nei suoi confronti la sanzione acquisitiva, anche a prescindere dalla sua estraneità materiale alla realizzazione dell'abuso e dalla buona fede al momento dell'acquisto. La buona fede è stata comunque esclusa anche alla luce del contratto di acquisto, che qualificava il bene come locale adibito a deposito nel sottotetto. La trasformazione del sottotetto in abitazione, accompagnata da modifiche planovolumetriche, incremento della volumetria e mutamento del carico urbanistico, è stata qualificata come difformità essenziale o totale, incompatibile con la fiscalizzazione prevista per gli interventi in parziale difformità e per i quali la demolizione della parte abusiva non possa avvenire senza pregiudizio per quella conforme. Il Comune aveva esaminato la perizia tecnica dell'appellante e aveva motivato adeguatamente sia sull'inesistenza dei presupposti della fiscalizzazione sia sulla differenza rispetto alle altre porzioni dell'edificio, nelle quali la demolizione avrebbe inciso su elementi comuni tra parti difformi e conformi. Le circostanze sopravvenute relative all'abbandono dell'immobile non incidevano sulla legittimità degli atti adottati. Sono state dichiarate inammissibili le censure d'appello formulate mediante mero rinvio ai motivi di primo grado, per violazione dell'art. 101 c.p.a. La contestazione dell'ordinanza di sgombero è stata respinta: la questione relativa all'esecuzione dell'ordinanza cautelare di primo grado non rientrava nell'oggetto del giudizio d'appello sulla sentenza di merito e, comunque, il rinvio ai motivi di primo grado era inammissibile. È stato ritenuto ammissibile l'intervento ad opponendum del proprietario dell'appartamento sottostante, poiché egli vantava un interesse qualificato, già riconosciuto in un precedente giudizio sul silenzio dell'amministrazione, al completamento della repressione degli abusi e traeva un vantaggio indiretto e riflesso dal mantenimento degli atti impugnati. La richiesta di indennità di occupazione è stata invece ritenuta illegittima limitatamente al periodo dal 25 gennaio 2024, data della sospensione cautelare dell'acquisizione, al 13 febbraio 2025, data della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto ex tunc la legittimità dell'acquisizione. L'indennità presuppone infatti l'effettiva occupazione del bene acquisito e, nel periodo di sospensione cautelare, tale presupposto non sussisteva. La nota di richiesta è stata annullata e il Comune è stato ordinato di rideterminare l'importo. Le spese del doppio grado sono state compensate; nulla è stato disposto nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
Il Comune ha applicato la disposizione alla richiesta di fiscalizzazione dell'illecito edilizio.
La fiscalizzazione è configurabile per interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio quando la demolizione della parte difforme non possa avvenire senza pregiudizio per la parte conforme; non opera in presenza di difformità essenziale o totale con modifiche planovolumetriche, incremento significativo della volumetria e mutamento del carico urbanistico.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale è una sanzione conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione.
L'acquisizione può essere disposta nei confronti del proprietario destinatario dell'ordinanza di demolizione che non vi abbia ottemperato, anche se non ha materialmente realizzato l'abuso.
art. 101 c.p.a.
Il ricorso in appello deve contenere le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata.
È inammissibile il motivo d'appello che si limiti a rinviare genericamente alle censure formulate in primo grado senza individuare e criticare specificamente i capi della sentenza impugnata.
art. 21-septies l. 241/1990
L'appellante aveva dedotto la nullità dell'ordinanza di sgombero per totale difetto di attribuzione.
La censura non è stata esaminata nel merito perché formulata mediante rinvio ai motivi di primo grado e, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 101 c.p.a.
Massime di principio
- Il proprietario destinatario di un'ordinanza di demolizione non impugnata e rimasta ineseguita è responsabile dell'inottemperanza rilevante ai fini dell'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale, anche se dimostra di non avere materialmente realizzato l'abuso e di avere acquistato il bene nello stato in cui si trovava.
- La fiscalizzazione prevista per gli interventi in parziale difformità non è applicabile quando le opere realizzano il mutamento del sottotetto da deposito o spazio non abitabile ad abitazione mediante modifiche della copertura, incremento della superficie utile e della volumetria e aumento del carico urbanistico, trattandosi di difformità essenziale o totale.
- La verifica dell'impossibilità tecnica di demolire senza pregiudizio la parte conforme non consente la fiscalizzazione quando l'abuso riguarda una specifica unità o porzione integralmente abusiva e la demolizione incide soltanto su altre porzioni anch'esse illegittime.
- La sentenza che accerta la legittimità dell'acquisizione opera ex tunc quanto alla validità del provvedimento, ma non rende dovuta l'indennità per un periodo nel quale gli effetti dell'acquisizione erano stati sospesi cautelativamente: l'indennità deve essere commisurata all'effettiva occupazione del bene.
- Nel giudizio d'appello amministrativo è inammissibile il mero rinvio ai motivi e agli atti del primo grado, poiché l'appellante deve formulare specifiche censure contro i capi della sentenza impugnata.
- È ammissibile l'intervento ad opponendum del vicino che, per lo stabile collegamento con l'immobile interessato da abusi edilizi e per il riconoscimento giudiziale del suo interesse alla repressione degli abusi, possa trarre dalla reiezione del ricorso un vantaggio giuridicamente rilevante, anche indiretto e riflesso.
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