Sentenza n. 9507/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza Ottemperanza al giudicato della sentenza n. 608/2025 (R.G. n. 850/2025) resa dal Tribunale di Frosinone in data 26 giugno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, passata in giudicato e notificata all'amministrazione con le formalità previste per il titolo esecutivo. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero all'attivazione della carta con la relativa provvista e al pagamento delle spese di lite. Nel corso del giudizio di ottemperanza la ricorrente ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere quanto alla pretesa sostanziale, poiché l'amministrazione aveva adempiuto, almeno in parte, mediante l'accredito della Carta docente. Ha tuttavia dedotto il persistente mancato pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza ottemperanda. L'amministrazione si è costituita formalmente, ma non ha fornito chiarimenti o indicazioni idonei a dimostrare l'integrale esecuzione dell'obbligo relativo alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., limitatamente all'accredito della Carta docente, in ragione dell'intervenuto parziale adempimento. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza relativa alle spese legali liquidate nella sentenza del Tribunale di Frosinone. Il giudice ha ritenuto che, in sede di ottemperanza, non siano sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato e che l'amministrazione, non avendo fornito elementi sulla corretta esecuzione dell'obbligo di pagamento, non avesse assolto l'onere di dimostrare l'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato quanto alla condanna alle spese in favore dei procuratori antistatari entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800 oltre accessori se dovuti, sono state poste a carico dell'amministrazione e distratte in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione, anche parziale, della materia del contendere quando nel corso del giudizio sopravviene un adempimento idoneo a soddisfare, in tutto o in parte, la pretesa azionata.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche, oggetto della sentenza di cui è stata chiesta l'ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già definitivamente riconosciuta dal giudicato, dovendosi verificare esclusivamente la corretta e integrale esecuzione del comando giudiziale.
- L'adempimento solo parziale dell'amministrazione determina la cessazione parziale della materia del contendere limitatamente alla parte della pretesa effettivamente soddisfatta, mentre il giudizio prosegue per gli obblighi ancora ineseguiti.
- Quando l'amministrazione non fornisce chiarimenti o elementi idonei a dimostrare l'avvenuto pagamento di somme poste a suo carico da una sentenza, la pretesa esecutiva del creditore può essere accolta sulla base della regola di riparto dell'onere della prova tra debitore e creditore.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo la scadenza del termine inutilmente decorso.
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