Cassazione Civile, Ordinanza n. 05584/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica del valore doganale e da un atto di irrogazione sanzioni emessi nei confronti di una società importatrice, a seguito di accertamenti svolti tramite assistenza amministrativa con autorità cinesi. L’Ufficio contestava che, nel calcolo del valore imponibile delle merci importate, la società avesse omesso di includere alcuni costi relativi a servizi prestati all’estero, descritti in autofatture come "developement fee", ritenendoli invece elementi da sommare al valore di transazione ai sensi dell’art. 71 CDU. La società sosteneva che si trattasse di servizi di controllo qualità e attività analoghe, non compresi nell’elenco tassativo degli elementi aggiuntivi previsti dalla norma. L’avviso era stato esteso anche al legale rappresentante quale coobbligato solidale, il quale deduceva anche la mancanza di prova della sua personale partecipazione alle operazioni doganali. La CTR aveva confermato l’annullamento degli atti, valorizzando la tassatività dell’elenco dell’art. 71 CDU e ritenendo che l’Agenzia non avesse dimostrato in concreto la natura dei servizi. In cassazione l’Amministrazione deduceva: 1) violazione dell’art. 654 c.p.p. e dell’art. 71 CDU, sostenendo che i costi dei servizi connessi alle importazioni e risultanti dagli atti del processo penale dovessero concorrere al valore doganale e che la sentenza penale assolutoria non avesse efficacia vincolante nel giudizio tributario; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 132 c.p.c., perché la CTR si sarebbe appoggiata a una consulenza tecnica di parte penale senza illustrarne il contenuto.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che l’art. 71 CDU contiene un elenco tassativo degli elementi da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare e che, nel caso concreto, i servizi contestati non rientravano in tali voci: non il controllo qualità del prodotto, non il controllo qualità degli imballi, non la supervisione delle operazioni di carico e movimentazione. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione della CTR, che non si era basata solo sulla consulenza tecnica di parte resa nel procedimento penale, ma su un complesso di elementi probatori, tra cui la sentenza penale, la CT di parte, e soprattutto la carenza di istruttoria dell’Ufficio, fondato su dati meramente formali senza verifica in concreto. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.
Norme richiamate
art. 654 c.p.p.
La sentenza penale di assoluzione non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario; può al più essere considerata come fonte di prova, da valutare autonomamente dal giudice tributario.
art. 71 Reg. (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione)
L’elenco degli elementi da aggiungere al valore di transazione è tassativo: possono essere inclusi solo i costi espressamente previsti dalla norma.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 132 c.p.c.
La motivazione non è nulla quando la sentenza, pur sintetica, mostra di aver esaminato il materiale probatorio e di aver espresso un percorso argomentativo autonomo e critico.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 70 CDU
Richiamato per definire il prezzo effettivamente pagato o da pagare come base primaria del valore in dogana e come comprensivo dei pagamenti effettuati come condizione della vendita.
Massime di principio
- Nel sistema del valore doganale, gli elementi da aggiungere al prezzo di transazione sono soltanto quelli espressamente indicati dalla norma, senza possibilità di estensione analogica a voci di costo non previste.
- I costi per servizi prestati all’estero sono inclusi nel valore in dogana solo se costituiscono effettivamente uno degli elementi tassativamente previsti dal Codice doganale; non basta che siano utili, opportuni o commercialmente rilevanti per l’importatore.
- Le spese per controlli di qualità interni o per selezione della merce, se riferite a standard qualitativi convenuti tra le parti e non a requisiti normativi di conformità della merce, non coincidono automaticamente con i costi aggiuntivi rilevanti ai fini doganali.
- La sentenza penale assolutoria non vincola il giudice tributario, ma può essere valutata come elemento probatorio insieme agli altri dati del processo, senza automatica efficacia di giudicato.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, dell’iter logico seguito e valorizzi in modo autonomo il complesso degli elementi probatori, senza ridursi a una mera adesione acritica a un singolo documento o consulenza di parte.
- In tema di prova nel processo tributario, l’Amministrazione non può fondare la pretesa su dati solo formali se non accompagnati da riscontri concreti sulla reale natura delle prestazioni contestate.
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