Sentenza n. 609/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 5580/2024 pubblicata in data 10.12.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 5580/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per l'anno scolastico 2019/2020, per l'importo di 500 euro, oltre interessi legali, ed era stato condannato il Ministero alla relativa messa a disposizione. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo giudiziale. Il TAR precisa che l'azione non riguarda le spese di lite liquidate nella sentenza civile, distratte in favore dei difensori, non essendo stata proposta ottemperanza con riferimento a tale parte del titolo. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche, l'amministrazione non aveva effettuato neppure pagamenti parziali. Le amministrazioni resistenti, pur costituite, non hanno contestato il credito né fornito indicazioni sull'andamento della procedura.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza al titolo giudiziale, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, ritualmente notificata e non eseguita entro il termine dilatorio di 120 giorni. L'amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento e il credito non risultava contestato nell'an o nel quantum. Il Ministero è stato quindi ordinato a provvedere integralmente al pagamento dovuto entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 500 euro, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. L'ottemperanza non comprende le spese di lite del giudizio civile.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione deve essere decorso prima di poter accertare l'inottemperanza al titolo esecutivo.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato non sia stato eseguito dall'amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio previsto per il pagamento delle obbligazioni pecuniarie pubbliche.
- In presenza di un credito riconosciuto da un titolo giudiziale e non contestato dall'amministrazione né nell'an né nel quantum, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inottemperanza e ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
- L'azione di ottemperanza può essere delimitata alle specifiche statuizioni del titolo giudiziale indicate dal ricorrente; nel caso esaminato, la mancata esecuzione delle spese di lite distratte in favore dei difensori non è stata esaminata perché non inclusa nella domanda.
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