Cassazione Penale, Sentenza n. 22652/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per vizio di motivazione l'ordinanza che ha respinto il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica (art. 147 cod. pen.) e la subordinata istanza di detenzione domiciliare (art. 47-ter Ord. pen.). Denuncia che il Tribunale ha sottovalutato il grave quadro psichiatrico/neurologico (ritardo mentale medio con depressione maggiore e possibile discontrollo impulsivo/autolesivo), nonché la documentazione precedente che aveva portato in occasioni precedenti all'applicazione di arresti domiciliari, e che la Direzione Nazionale Antimafia aveva chiesto una perizia. Sostiene dunque che il cumulo di riscontri clinici avrebbe dovuto portare a una valutazione più approfondita e, se del caso, al differimento o alla detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza (P.Q.M. indica rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania). La Corte ha rilevato che il Tribunale di merito ha motivato in modo assertivo e non adeguatamente coerente con la documentazione clinica, omettendo di compiere gli accertamenti tecnici necessari (anche peritale) nonostante elementi oggettivi che potevano far ritenere incompatibile lo stato detentivo con le condizioni di salute; ha quindi disposto che il nuovo giudizio osservi i principi richiamati (bilanciamento tra cura del condannato e sicurezza pubblica, possibile nomina di perito e approfondimenti medici).
Norme richiamate
art. 147 cod. pen.
Il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità richiede che la malattia ponga in pericolo la vita o richieda trattamenti non attuabili in carcere; occorre il bilanciamento tra interesse alla cura e esigenze di sicurezza
art. 47-ter, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.)
La detenzione domiciliare, in via surrogatoria, è subordinata ai presupposti che giustificherebbero il differimento o rinvio della pena; senza questi presupposti l'accesso alla misura è precluso
art. 11 Ord. pen.
Richiamato in relazione agli strumenti di trattamento sanitario e assistenziale disponibili in carcere e alla loro rilevanza nella valutazione della compatibilità tra cura e regime detentivo
art. 27 Cost.
Principio costituzionale di umanità della pena che può imporre il riconoscimento di incompatibilità tra regime detentivo e condizioni di salute del condannato
art. 52 d.lgs. 196/03
Norma sulla tutela dei dati personali: in caso di diffusione del provvedimento vanno omessi generalità e dati identificativi
Giurisprudenza consolidata (selezione citata nella sentenza)
Principi indicati dalla Corte di legittimità: la sussistenza di patologie gravi è condizione necessaria ma non sufficiente; il giudice deve verificare la concreta adeguatezza delle cure in carcere e, se ritiene di non accogliere l'istanza nonostante dati clinici discordanti, deve disporre accertamenti tecnici e nominare perito se necessario
Massime di principio
- La presenza di patologie psichiatriche o disabilità intellettive gravi richiede al giudice una valutazione concreta e motivata sulla compatibilità con il regime detentivo; non basta l'affermazione generica che il disturbo è "monitorato"
- Se la documentazione clinica presenta elementi oggettivi di incompatibilità (rischio autolesivo, difficile gestione dello stress, richieste di approfondimento da autorità sanitarie), il giudice deve disporre accertamenti tecnici e, all'occorrenza, nominare un perito prima di respingere l'istanza
- La detenzione domiciliare è subordinata ai presupposti che giustificherebbero il differimento; il tribunale deve prima valutare i requisiti per il differimento e poi, eventualmente, motivare l'eventuale misura alternativa
- Il bilanciamento tra diritto del condannato a cure adeguate e esigenze di sicurezza collettiva deve essere esplicitato in motivazione; una motivazione assertiva e non supportata da dati concreti può determinare l'annullamento in Cassazione
- In presenza di richieste o segnalazioni (es. Direzione Nazionale Antimafia) per accertamenti peritali, il mancato approfondimento può costituire vizio di motivazione
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