Sentenza del 18/02/2015 n. 1634 - Comm. Trib. Prov. Milano
CARTELLA DI PAGAMENTO - Omesso avviso bonario - Legittimità della Cartella - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la cartella di pagamento fosse illegittima perché non era stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità, comunemente definita avviso bonario. La contestazione riguardava quindi l'omissione del contraddittorio preventivo e della possibilità di regolarizzare la posizione prima dell'iscrizione a ruolo.
La decisione
La cartella è stata ritenuta legittima anche se non preceduta dall'avviso bonario. L'omissione della comunicazione preventiva non determina l'invalidità della cartella né elimina l'imposta dovuta; produce effetti esclusivamente, nei casi previsti, sulla determinazione delle sanzioni applicabili. Pertanto, la pretesa tributaria principale resta valida, mentre può essere contestata o rideterminata la componente sanzionatoria secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- L'avviso bonario non costituisce sempre un presupposto necessario per la validità della cartella di pagamento: la sua omissione, di regola, non comporta l'annullamento dell'imposta iscritta a ruolo.
- La mancata comunicazione preventiva può incidere sulle sanzioni, soprattutto quando la legge collega all'avviso bonario la possibilità di beneficiare di una riduzione o di una regolarizzazione agevolata.
- In una controversia analoga occorre distinguere tra imposta, interessi e sanzioni: l'assenza dell'avviso può non compromettere il tributo principale, ma può rendere discutibile l'applicazione integrale delle sanzioni.
- La necessità dell'avviso bonario va comunque verificata in relazione al tipo di controllo e alla specifica normativa applicabile, poiché alcune procedure possono prevedere obblighi di comunicazione preventiva con effetti diversi.
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