Cassazione Civile, Sentenza n. 12639/2020 del 25/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
Il fornitore era stato contattato dal committente per fornire e installare gli arredi della farmacia. Il committente aveva poi concluso un contratto di leasing con una società finanziaria, alla quale il fornitore aveva intestato due fatture dopo che il committente gli aveva riferito di avere utilizzato tale formula di finanziamento. Il fornitore dichiarò di non aver ricevuto pagamenti dalla finanziaria e di avere invece ricevuto acconti dal committente. Quanto a una fattura, aveva sottoscritto una quietanza pur senza avere ricevuto il relativo pagamento, dopo che il committente gli aveva rappresentato che la finanziaria avrebbe pagato solo a fronte di fatture quietanzate. Il Tribunale aveva individuato nel committente il soggetto tenuto al pagamento; la Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 25 giugno 2015, riformò la decisione e condannò il committente e la finanziaria in solido al pagamento di euro 35.807,68, oltre accessori, e il solo committente al pagamento di euro 3.098,74 per lavori extra-contratto. Il committente propose ricorso principale con tre motivi: sostenne che il fornitore non avesse allegato la simulazione della quietanza e che la Corte d’appello avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; contestò inoltre l’efficacia della quietanza e lamentò che non fosse stata accertata la prova di errore o violenza; infine censurò l’ammissione e l’utilizzazione della prova testimoniale e negò che fosse intervenuta sanatoria della relativa nullità. La finanziaria propose ricorso incidentale con tre motivi: contestò che fosse stato accertato un accordo simulatorio non richiesto né devoluto in appello e che la prova testimoniale potesse essere utilizzata nei suoi confronti; negò poi che, in assenza di un rapporto negoziale diretto con il fornitore, sussistesse un titolo per condannarla in solido; in via subordinata contestò gli effetti della simulazione della quietanza.
La decisione
La Corte rigetta tutti e tre i motivi del ricorso principale. Quanto ai primi due, ritiene che la Corte d’appello abbia correttamente interpretato la domanda: il fornitore non aveva dedotto di essere caduto in errore o di avere subito violenza, ma aveva spiegato che la quietanza, non corrispondente al pagamento effettivo, era stata sottoscritta in base a quanto rappresentato dal committente. Tale ricostruzione riconduce la dichiarazione non veritiera a un’intesa tra le parti e non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il terzo motivo è infondato: l’inammissibilità della prova testimoniale per ragioni attinenti a interessi privati deve essere eccepita prima dell’ammissione; se la prova viene comunque assunta, la parte deve eccepirne la nullità nella prima istanza o difesa successiva, onere non assolto nel caso concreto. La Corte rigetta anche il primo motivo del ricorso incidentale: non vi è stato rilievo officioso di una questione nuova né violazione del contraddittorio, e la quietanza simulata riguarda esclusivamente il rapporto tra committente e fornitore. Accoglie invece il secondo motivo incidentale: accertato che il committente, e non la finanziaria, era il committente dei lavori e che tra finanziaria e fornitore non era stato individuato un autonomo titolo obbligatorio, il leasing e l’acquisto della proprietà dei beni da parte della finanziaria non bastano a fondare una sua obbligazione diretta o solidale verso il fornitore. Il terzo motivo incidentale resta assorbito. La sentenza d’appello è cassata, limitatamente al rapporto tra fornitore e finanziaria, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari, anche per le spese del giudizio di legittimità relative a tale rapporto. Il committente è condannato a rimborsare al fornitore le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 3.300 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15 per cento e accessori di legge. È inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1414 c.c.
In tali ipotesi, nelle quali la dichiarazione di ricevuto pagamento, scientemente non veridica, è frutto di un’intesa diretta a creare un’apparenza di solutio (e, si ripete, del tutto irrilevanti sono i motivi per cui le parti a ciò si siano indotte), questa Corte si è da tempo mostrata aperta all’ammissibilità della dimostrazione di un accordo simulatorio tra l’emittente di una quietanza “di favore” o “di comodo” e il destinatario della stessa, pervenendo a riconoscere che la simulazione della quietanza (“atto unilaterale recettizio contenente la confessione stragiudiziale del pagamento di una somma determinata”) “presuppone, ai sensi dell’art. 1414 c.c., comma 2, un precedente o coevo accordo, tra il dichiarante ed il destinatario, diretto a porre in essere solo apparentemente il negozio confessorio” (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19888).
La quietanza non veritiera può essere simulata quando deriva da un precedente o contestuale accordo tra dichiarante e destinatario volto a rappresentare solo apparentemente l’avvenuto pagamento; i motivi che hanno indotto le parti a tale intesa sono irrilevanti.
art. 157, comma 2, c.p.c.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, dal quale non vi è motivo di discostarsi, l’inammissibilità della prova testimoniale, ai sensi degli artt. 2722 e 2723 c.c., derivando non da ragioni di ordine pubblico processuale, quanto dall’esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, prima dell’ammissione del mezzo istruttorio; qualora, peraltro, nonostante l’eccezione d’inammissibilità, la prova sia stata egualmente espletata, è onere della parte interessata eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all’atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, l’una eccezione, quella d’inammissibilità, non dovendo essere confusa con l’altra, quella di nullità, nè potendo ad essa sovrapporsi, perchè la prima eccezione opera ex ante, per impedire un atto invalido, mentre la seconda agisce ex post, per evitare che i suoi effetti si consolidino.
Dopo che una prova testimoniale è stata assunta nonostante l’eccezione di inammissibilità, la parte deve eccepirne la nullità nella prima istanza o difesa successiva; l’eccezione preventiva di inammissibilità e quella successiva di nullità hanno funzioni e tempi distinti.
art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.
Ora è certo esatto che il termine per la notifica dell’atto contenente il ricorso incidentale scadeva il 10 ottobre 2015 come riconosce lo stesso controricorso dell’ A. – ma è altresì vero che esso cadeva di sabato, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, la scadenza era prorogata ex lege al primo giorno seguente non festivo, ossia appunto al 12 ottobre 2015, quando appunto è stata richiesta la notifica dell’atto.
Quando il termine processuale scade di sabato, la scadenza è prorogata per legge al primo giorno seguente non festivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Il rigetto del ricorso principale comporta l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La quietanza che attesta consapevolmente un pagamento non avvenuto può essere simulata se è il risultato di un accordo, precedente o coevo, tra chi la rilascia e chi la riceve, volto a creare verso i terzi l’apparenza dell’avvenuto pagamento; i motivi dell’accordo non incidono sulla configurabilità della simulazione.
- L’inammissibilità della prova testimoniale posta a tutela di interessi privati non è rilevabile d’ufficio e deve essere eccepita prima dell’ammissione. Se la prova viene comunque assunta, la parte deve eccepirne la nullità nella prima istanza o difesa successiva, poiché la preventiva eccezione di inammissibilità non sostituisce quella successiva di nullità.
- La proprietà dei beni acquisita da una società finanziaria nell’ambito di un leasing concluso con l’utilizzatore non crea, da sola, un rapporto obbligatorio diretto tra la finanziaria e il fornitore. Per condannare la finanziaria al pagamento del corrispettivo, anche in solido con il committente, occorre individuare un autonomo titolo dell’obbligazione verso il fornitore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 25 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12705/2020 del 25/06/2020
- Sentenza civile · 25 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12660/2020 del 25/06/2020
- Sentenza civile · 25 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12661/2020 del 25/06/2020
- Sentenza civile · 25 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12664/2020 del 25/06/2020
- Sentenza civile · 25 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12648/2020 del 25/06/2020
- Sentenza civile · 25 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12654/2020 del 25/06/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →