Sentenza n. 12807/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma n. 8083/2025, relativa all’attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per euro 500,00
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto di accertare l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 8083/2025, nella parte in cui aveva condannato l’Amministrazione ad attivare in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della l. 107/2015, per l’importo di euro 500,00. Successivamente, la ricorrente ha depositato un’istanza di cancellazione, spiegando che il ricorso costituiva un duplicato, dovuto a un malfunzionamento, di altro ricorso già iscritto con diverso numero di ruolo e avente il medesimo oggetto. Ha quindi manifestato la volontà di abbandonare il presente giudizio e di coltivare esclusivamente l’altro ricorso.
La decisione
Il TAR ha qualificato l’istanza di cancellazione come manifestazione univoca della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. La parte aveva infatti dichiarato che il ricorso era stato erroneamente duplicato e che intendeva coltivare esclusivamente l’altro giudizio avente il medesimo oggetto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’attuazione del giudicato.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento della parte, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione individua la Carta elettronica oggetto dell’obbligo di attivazione posto a carico del Ministero nella sentenza del giudice ordinario di cui si chiedeva l’ottemperanza.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte di avere erroneamente depositato un ricorso duplicato e di voler coltivare esclusivamente il giudizio avente il medesimo oggetto costituisce comportamento univoco dal quale il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, la parte manifesta in modo inequivoco di voler abbandonare quel giudizio perché duplicato di un altro ricorso, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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