Cassazione Penale, Ordinanza n. 17825/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per minaccia grave e lesioni personali aggravate. Il ricorso censurava il mancato vaglio della procedibilità dei reati, sostenendo in sostanza che mancasse la querela della persona offesa. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era aspecifico perché non si confrontava con la duplice ratio decidendi della sentenza impugnata: per le lesioni la procedibilità d'ufficio discendeva dalla presenza delle aggravanti contestate; per la minaccia grave la Corte territoriale aveva valorizzato la costituzione di parte civile non revocata come equipollente della querela ai fini della procedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo l'impugnazione irrituale e manifestamente infondata. È stata inoltre richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui la costituzione di parte civile non revocata può equivalere a querela per i reati divenuti perseguibili a querela a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022.
Norme richiamate
art. 612, secondo comma, c.p.
Reato di minaccia grave oggetto di conferma di condanna; la Corte richiama il tema della procedibilità e ritiene sufficiente, ai fini della procedibilità, la costituzione di parte civile non revocata.
art. 582 c.p.
Reato di lesioni personali oggetto di conferma di condanna.
art. 585 c.p.
Aggravante delle lesioni contestata con riferimento all'art. 575, comma 1, n. 5-bis c.p., rilevante ai fini della procedibilità d'ufficio.
art. 575, primo comma, n. 5-bis, c.p.
Aggravante richiamata per qualificare le lesioni come procedibili d'ufficio.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Riforma richiamata per il principio secondo cui, nei reati divenuti perseguibili a querela, la costituzione di parte civile non revocata può equivalere a querela ai fini della procedibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in ragione dell'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Nei reati procedibili a querela a seguito della riforma, la volontà punitiva della persona offesa può essere desunta anche da atti incompatibili con la volontà di rimettere la querela, come la costituzione di parte civile non revocata.
- Se il capo di imputazione per lesioni comprende aggravanti che rendono il reato procedibile d'ufficio, la mancanza di querela non incide sulla procedibilità.
- L'aspecificità del motivo di ricorso, quando si traduce in mancata confutazione della motivazione decisiva della sentenza impugnata, legittima la declaratoria di inammissibilità e la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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