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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45541/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per concorso nel reato previsto dall'art. 424, comma 1 c.p., per avere appiccato il fuoco a un'autovettura. Libroia deduce vizio di motivazione e travisamento della prova per l'asserita inaffidabilità del riconoscimento fotografico/video (riconoscimento operato da un sottufficiale su immagini poco nitide e confronto con una vecchia fotografia) e sostiene che la sola presenza della sua Renault sul luogo non è prova sufficiente. Testa deduce (1) vizio di motivazione e travisamento della prova, osservando che la declarata inutilizzabilità dei tabulati telefonici avrebbe rimosso la "prova regina" a suo carico e la sua ammissione di aver incontrato Libroia non sarebbe sufficiente a identificarlo quale uomo incappucciato; (2) violazione degli artt. 192, 494 e 533 c.p.p., lamentando che il giudice non avrebbe valutato il compendio probatorio con il necessario rigore, non avendo escluso ogni ragionevole dubbio. Inoltre, nella fase di gravame è stata sollevata dalla parte civile l'eccezione di inammissibilità dell'appello di Testa per mancanza di procura speciale digitalmente autenticata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Libroia il ricorso è manifestamente infondato: la condanna è correttamente fondata sul quadro probatorio complessivo (presenza dell'autovettura intestata a lui in coincidenza temporale con l'evento e riconoscimento del volto nelle videoriprese), e il riconoscimento svolto da un maresciallo è stato ritenuto affidabile e logicamente argomentato. Per Testa il ricorso è inammissibile per un vizio formale precedente: il suo appello di secondo grado era già inammissibile perché non corredato dalla procura speciale autenticata in forma elettronica (obbligo dell'art. 122 c.p.p. per le procure in copia informatica), quindi il ricorso in cassazione non poteva essere esaminato. Conseguentemente la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 424 cod. pen.

    Norma sostanziale che incrimina il fatto imputato (appiccare incendio a veicolo). La Corte conferma che il fatto contestato rientra in tale fattispecie.

  • art. 1, comma 1-bis, d.l. 30/09/2021, n. 132 conv. in l. 23/11/2021, n. 178

    Normativa transitoria sull'acquisizione dei tabulati telefonici: la Corte d'appello aveva dichiarato inutilizzabili i tabulati acquisiti per difetto dei requisiti transitori (in particolare per l'«edittal ceiling»), sicché quei tabulati non potevano costituire prova.

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Prevede che la procura speciale rilasciata al difensore per scrittura privata debba essere autenticata; la copia informatica della procura speciale allegata agli atti deve essere autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La mancata autenticazione rende la procura inefficace e l'atto (appello) inammissibile.

  • art. 581 cod. proc. pen. (previgente formulazione, comma 1-quater)

    Previgente disciplina che rendeva obbligatoria la procura speciale per impugnare in determinati casi (es. imputato giudicato in assenza). La Corte osserva che successiva legge del 9/8/2024 ha attenuato l'onere ma non è applicabile retroattivamente ai provvedimenti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il giudizio in assenza per chi rinuncia a comparire: Testa era stato giudicato in assenza per rinuncia e quindi l'appello richiedeva procura speciale.

  • artt. 192, 494, 533 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nel ricorso di Testa relative ai limiti del giudizio probatorio, alla valutazione delle dichiarazioni e al principio del libero convincimento; la Corte ha ritenuto le doglianze non ammissibili in presenza dell'inammissibilità dell'appello o manifestata fondatezza della valutazione di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di rigetto/inammissibilità; la Corte ha applicato tale norma e disposto anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per le irregolarità dell'impugnazione.

  • Legge 9 agosto 2024, n. 114

    Riforma citata che ha modificato l'art. 581 c.p.p. attenuando l'obbligo di procura speciale in alcuni casi; la Corte ha ritenuto la riforma non applicabile per mancanza di disciplina transitoria ai provvedimenti emessi anteriormente.

Massime di principio

  • Il riconoscimento personale o fotografico effettuato durante le indagini, se confermato in dibattimento e supportato da elementi corroboranti, può ritenersi attendibile e costituire base per la condanna; le modalità formali del riconoscimento sono valutate dal giudice ai fini della corroborazione, nel rispetto del libero convincimento.
  • L'inutilizzabilità dei tabulati telefonici per vizi formali può indebolire la "prova regina", ma non necessariamente determina l'assoluzione se esistono altri elementi probatori solidi e coerenti (es. immagini video, presenza del veicolo, ammissioni).
  • Quando un imputato è stato giudicato in assenza o ha rinunciato a comparire, l'impugnazione in suo favore richiede la procura speciale; se la procura speciale in formato informatico non è autenticata con firma digitale o qualificata, l'atto di impugnazione è inammissibile e tale vizio può essere rilevato anche d'ufficio in cassazione.
  • Le cause di inammissibilità delle impugnazioni non sono sanabili e devono essere valutate in ogni grado del procedimento; un vizio formale procedurale rilevato a valle impedisce l'esame dei motivi di merito.
  • Le irregolarità procedurali nelle impugnazioni possono comportare non solo il rigetto/inammissibilità del rimedio ma anche sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) a carico della parte che ha proposto l'impugnazione difettosa.

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