Sentenza del 18/03/2019 n. 543 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Studi di settore - presunzione semplice - è tale - ulteriori riscontri probatori - sono necessari - contraddittorio con il contribuente - è necessario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzo degli studi di settore per disconoscere i ricavi dichiarati dal contribuente e determinarne altri, più elevati, ai fini del calcolo delle imposte. Il contribuente contesta che le sole risultanze degli studi di settore possano fondare l'accertamento e trasferire automaticamente su di lui l'onere della prova.
La decisione
La sentenza afferma che gli studi di settore costituiscono una presunzione semplice e, se considerati isolatamente, non sono sufficienti a ribaltare l'onere della prova sul contribuente. L'Amministrazione finanziaria deve corroborare i risultati degli studi con ulteriori elementi probatori, acquisiti mediante una puntuale attività istruttoria, e deve instaurare un contraddittorio effettivo con il contribuente, consentendogli di spiegare le ragioni dello scostamento. In mancanza di tali ulteriori riscontri e del necessario contraddittorio, l'accertamento fondato soltanto sugli studi di settore non risulta adeguatamente motivato e sostenibile.
Norme richiamate
Studi di settore
Le risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore non permettono, se singolarmente intese, di ribaltare l'onere della prova in capo al contribuente.
Gli studi di settore hanno valore di presunzione semplice: possono orientare l'accertamento, ma non sono da soli sufficienti a dimostrare maggiori ricavi o maggiori imposte dovute.
Principio del contraddittorio con il contribuente
È necessario provocare un contraddittorio con il contribuente stesso per metterlo in grado di dare conto delle sue conclusioni.
Prima di fondare definitivamente l'accertamento sui risultati degli studi di settore, l'Amministrazione deve consentire al contribuente di fornire chiarimenti e spiegazioni, valutandoli concretamente.
Massime di principio
- Gli studi di settore, considerati da soli, non dimostrano automaticamente l'esistenza di maggiori ricavi né trasferiscono integralmente l'onere della prova sul contribuente.
- L'Amministrazione finanziaria deve svolgere un'istruttoria concreta e acquisire ulteriori elementi coerenti con lo scostamento rilevato.
- Il contraddittorio con il contribuente è essenziale: deve essere effettivo e consentire la presentazione di giustificazioni specifiche sulla situazione economica dell'impresa.
- In una situazione analoga, un accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore, senza ulteriori riscontri e senza adeguato contraddittorio, può essere contestato per insufficienza probatoria e motivazionale.
- Il contribuente, per difendersi, dovrebbe documentare le circostanze concrete che spiegano lo scostamento, come crisi del settore, eventi straordinari, localizzazione, caratteristiche dell'attività o riduzione della clientela.
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