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Sentenza

Sentenza n. 4906/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento emesso dall’Ambasciata d’Italia a Tunisi il 31 gennaio 2025, pratica n° 26417, notificato in data 8 febbraio 2025, con il quale veniva comunicato il rigetto della domanda di visto per reingresso presentata dal ricorrente il 18 settembre 2024 e, così, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202505042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto di reingresso adottato dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di reingresso, motivato dal richiamo al rifiuto della Questura di Trapani, deducendo: violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, carenza di motivazione ed eccesso di potere per mancata valutazione degli elementi rilevanti; violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 8 del d.P.R. n. 394/1999, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. Il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, valido fino al 17 giugno 2024, rilasciato in esecuzione di un'ordinanza del Giudice di pace che aveva sospeso l'esecutività di un decreto di espulsione adottato per reati ostativi dai quali emergeva la pericolosità sociale. La sospensione era stata successivamente revocata e il decreto di espulsione confermato. Il ricorrente aveva presentato domanda di rinnovo il 26 aprile 2024, era uscito dall'Italia il 29 aprile 2024 e aveva chiesto il visto di reingresso il 18 settembre 2024.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per il visto di reingresso per due autonome ragioni: il permesso di soggiorno era stato rilasciato soltanto in esecuzione di un provvedimento sospensivo poi revocato, mentre il decreto di espulsione fondato su reati ostativi era stato confermato; inoltre, alla data della domanda di visto, il permesso era scaduto da oltre 60 giorni e non erano stati dimostrati motivi idonei a estendere tale termine. Il visto di reingresso presuppone un titolo di soggiorno valido oppure una tempestiva richiesta di rinnovo e, comunque, la sussistenza dei requisiti per la permanenza in Italia. Il diniego è stato qualificato come atto vincolato: pertanto, l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta annullabilità, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, poiché il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso. È stato respinto anche il motivo relativo al difetto di motivazione e di istruttoria, poiché l'istruttoria della Questura aveva accertato l'assenza dei presupposti e il provvedimento, seppure sinteticamente, aveva indicato nel parere sfavorevole della Questura la ragione del diniego. Spese compensate per la peculiarità della vicenda fattuale.

Norme richiamate

  • punto 12, allegato A, decreto ministeriale 11 maggio 2011, n. 850

    «è concesso in favore dei cittadini stranieri il cui documento di soggiorno risulti: a) scaduto da non oltre 60 giorni [...] e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini [...] III. Il visto di reingresso è rilasciato anche al cittadino straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non oltre 60 giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini, previo nulla osta della questura competente»

    Il visto di reingresso richiede, in via ordinaria, un permesso valido oppure una tempestiva domanda di rinnovo; quando il documento sia scaduto da oltre 60 giorni, il rilascio è ammesso soltanto nei casi e alle condizioni previste dalla disciplina, non dimostrate nella fattispecie.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    La sussistenza di reati ostativi impedisce l'ammissione dello straniero nel territorio italiano.

  • art. 5, d.lgs. n. 286/1998

    Le circostanze relative ai reati ostativi e alla conferma del decreto di espulsione impediscono il rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 8 d.P.R. n. 394/1999

    In assenza di un valido titolo di soggiorno o di una tempestiva domanda di rinnovo, il diniego del visto di reingresso ha carattere vincolato.

  • art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990

    L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l'annullabilità di un provvedimento vincolato quando sia dimostrato che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La violazione dell'obbligo di comunicare i motivi ostativi non comporta, nel caso esaminato, l'annullamento del diniego perché il vizio procedimentale è ininfluente sul contenuto vincolato dell'atto.

Massime di principio

  • Il visto di reingresso presuppone la titolarità di un permesso di soggiorno valido oppure, se il permesso è scaduto, la presentazione tempestiva della domanda di rinnovo e la permanenza dei requisiti sostanziali richiesti per il soggiorno in Italia.
  • Il diniego del visto di reingresso è un atto vincolato quando manchi un valido titolo di soggiorno, non vi sia una tempestiva domanda di rinnovo oppure risultino insussistenti i requisiti che consentono l'ammissione o la permanenza dello straniero nel territorio nazionale.
  • La scadenza del permesso di soggiorno da oltre 60 giorni impedisce il rilascio del visto di reingresso se l'interessato non dimostra le specifiche circostanze che consentono, secondo la disciplina applicabile, l'estensione del termine.
  • L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l'annullabilità del diniego di visto quando il provvedimento è vincolato e risulta dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
  • Il provvedimento di diniego del visto di reingresso è sufficientemente motivato quando, anche sinteticamente, individua nel parere sfavorevole della Questura la ragione del rigetto e l'istruttoria amministrativa consente di verificare l'assenza dei presupposti per il rilascio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiVizi formali non invalidantiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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