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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12678/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un verbale di accertamento per superamento dei limiti di velocità contestato al proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 142, comma 9, Codice della strada. L'opposizione inizialmente era stata accolta dal giudice di pace, ma il Tribunale, in appello del Comune, ha respinto l'opposizione, ritenendo provato il rispetto della distanza tra il segnale di preavviso del controllo e la postazione di rilevamento, dichiarando inammissibile per novità il motivo relativo al trattamento dei dati personali, rideterminando la sanzione e liquidando le spese con aumento di un terzo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza e violazione delle norme sulla trattazione scritta, perché l'udienza sarebbe stata celebrata con modalità non più consentite; 2) violazione dell'art. 7, comma 11, d.lgs. 150/2011, perché la rideterminazione della sanzione sarebbe possibile solo in primo grado; 3) violazione dell'art. 4, comma 8, D.M. 55/2014, per l'applicazione dell'aumento di un terzo delle spese nonostante l'accoglimento dell'opposizione in prime cure; 4) erronea applicazione delle norme sulla distanza minima tra segnale e postazione e dell'art. 2700 c.c., sostenendo che la strada fosse mal classificata e che il verbale non potesse avere fede privilegiata sugli apprezzamenti contenuti; 5) omesso esame del profilo relativo alla violazione del GDPR per il trattamento dei dati da parte della società privata incaricata della gestione delle immagini.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la disciplina emergenziale sulla trattazione scritta era ancora vigente alla data dell'udienza; ha ritenuto legittima la rideterminazione della sanzione ex art. 7, comma 11, d.lgs. 150/2011 anche in appello, perché il potere discende dal rigetto dell'opposizione; ha ritenuto legittima la maggiorazione delle spese ex art. 4, comma 8, D.M. 55/2014, non avendo natura sanzionatoria ma compensativa dell'opera difensiva efficace; ha dichiarato inammissibile o infondato il secondo motivo, chiarendo che il Tribunale aveva fondato la decisione sulla prova del rispetto della distanza di 250 metri, non sulla diversa distanza di 150 metri evocata dal ricorrente, e che il verbale aveva valore probatorio limitatamente ai fatti percepiti direttamente dai verbalizzanti, corroborati da documentazione e rilevazione elettronica; ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, perché il giudice di merito aveva esaminato il profilo GDPR dichiarandolo inammissibile per novità e, comunque, l'inosservanza dell'obbligo informativo in materia di privacy non incide sulla legittimità dell'accertamento della violazione stradale. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del Comune; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 9, Codice della strada

    norma sostanziale posta a base della contestazione per eccesso di velocità

  • art. 22, commi 2 e 4, D.L. n. 34/2020

    richiamato per la trattazione scritta dell'udienza

  • art. 221, commi 2 e 4, D.L. n. 34/2020

    ritenuto ancora applicabile per effetto delle proroghe emergenziali

  • art. 23 D.L. n. 137/2020

    "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter. Resta ferma fino alla scadenza del medesimo termine del 31 luglio 2021 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo"

    ha prorogato l'applicabilità della disciplina della trattazione scritta fino al 31 luglio 2021

  • art. 7, comma 11, d.lgs. n. 150/2011

    consente la rideterminazione della sanzione in caso di rigetto dell'opposizione, anche in sede di gravame, e non solo in primo grado

  • art. 4, comma 8, D.M. n. 55/2014

    l'aumento di un terzo dei compensi è legittimo se motivato e non ha funzione sanzionatoria, ma di compenso aggiuntivo per la qualità dell'attività difensiva

  • art. 142, comma 6-bis, Codice della strada

    richiamato in relazione alla distanza minima di preavviso del controllo di velocità

  • art. 7.1, D.M. n. 282/2017

    richiamato per la classificazione della strada e le distanze del preavviso

  • art. 2700 c.c.

    il verbale fa fede privilegiata per i fatti attestati come direttamente percepiti dai verbalizzanti, non per valutazioni o apprezzamenti privi di percezione diretta

  • Regolamento (UE) n. 679/2016

    il profilo privacy, se non dedotto tempestivamente, è inammissibile; comunque la sua violazione non incide sulla legittimità dell'accertamento stradale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il parametro del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • La disciplina emergenziale sulla trattazione scritta delle udienze va verificata alla luce di tutte le proroghe normative successivamente intervenute, poiché la sua applicabilità può essere estesa fino alla scadenza finale fissata dalla legge.
  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la rideterminazione della sanzione da parte del giudice è collegata al rigetto dell'opposizione e può essere esercitata anche in grado di appello, non essendo limitata al solo primo grado.
  • La maggiorazione dei compensi professionali prevista dal D.M. n. 55/2014 non ha natura punitiva: può essere riconosciuta quando la difesa abbia contribuito in modo particolarmente efficace alla definizione della controversia, purché il giudice dia adeguata motivazione.
  • In materia di accertamento per violazioni stradali, la censura sulla distanza del preavviso rispetto alla postazione di controllo deve confrontarsi con la ratio effettiva della decisione di merito; è inammissibile se attacca un presupposto non posto a fondamento della sentenza.
  • Il verbale di accertamento fa piena prova solo dei fatti direttamente percepiti dagli operanti; non copre con fede privilegiata valutazioni, apprezzamenti o ricostruzioni non percettive.
  • L'eventuale inosservanza degli obblighi informativi in tema di trattamento dei dati personali, quando collegata alla gestione delle immagini di rilevazione elettronica, non incide di per sé sulla legittimità dell'accertamento della violazione del codice della strada.
  • Le questioni nuove non dedotte tempestivamente nel giudizio di merito sono inammissibili in appello e, se riproposte in cassazione come omesso esame, non possono essere trasformate in un vizio di motivazione o di ricostruzione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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