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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20554/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Un ente sanitario agiva per ottenere il rilascio di due locali in un immobile sito in Licata, sostenendo di esserne proprietario e che il Comune li occupasse senza titolo. Il Comune si costituiva negando la proprietà dell’attrice e deducendo, in via riconvenzionale, di aver posseduto i locali in modo continuato da oltre vent’anni, chiedendo l’accertamento dell’usucapione. I giudici di merito rigettavano la domanda di rilascio e accoglievano la riconvenzionale. In cassazione l’ente sanitario proponeva tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi relativi alla catena di provenienza del bene e al passaggio storico da antiche istituzioni caritatevoli/ospedaliere all’attuale ente, con richiamo a un computo metrico del 1878 e al Libro dei Privilegi; 2) violazione dell’art. 1141 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il Comune fosse mero detentore e che il pagamento di un canone per secoli escludesse l’interversione del possesso; 3) violazione dell’art. 1145 c.c. e della normativa sanitaria succedutasi nel tempo, assumendo che i beni destinati a finalità sanitarie fossero non usucapibili perché vincolati al patrimonio indisponibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che i primi due mirassero in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione storica dei passaggi di proprietà, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; ha inoltre confermato che l’interversione del possesso deve risultare da atti esterni univoci e che la Corte d’appello aveva motivatamente individuato plurimi comportamenti del Comune idonei a manifestare la volontà di possedere uti dominus. Quanto al terzo motivo, ha osservato che l’ente ricorrente non aveva assolto l’onere probatorio sulla non usucapibilità del bene e, soprattutto, che gli atti di interversione e il compimento dell’usucapione risultavano ampiamente anteriori alla normativa sanitaria invocata, sicché la censura non colpiva la reale ratio decidendi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo; non consente di censurare il mero cattivo apprezzamento delle prove o di ottenere una nuova ricostruzione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge deve investire la corretta applicazione della norma sostanziale, non la mera contestazione della valutazione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1141 c.c.

    La detenzione si trasforma in possesso solo per effetto di un’interversione esteriorizzata da atti univoci, non per una mera volontà interna del detentore.

  • art. 1145 c.c.

    La censura è stata respinta perché non scalfiva la ratio decidendi fondata sul compimento dell’usucapione in epoca anteriore alla normativa sanitaria invocata.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 502/1992

    La mera destinazione sanitaria o assistenziale del bene non basta, da sola, a dimostrare l’appartenenza al patrimonio indisponibile e quindi la non usucapibilità.

  • art. 7 d.lgs. n. 264/1974

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al vincolo di destinazione dei beni sanitari, ma ritenuto non decisivo rispetto all’avvenuto compimento dell’usucapione in epoca precedente.

  • art. 66 L. n. 833/1978

    Richiamato dalla ricorrente come fonte del vincolo di destinazione dei beni degli enti sanitari soppressi, ma inconferente rispetto al momento di maturazione dell’usucapione.

  • artt. 39 e 40 L.R. Sicilia n. 87/1980

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la non usucapibilità dei beni, ma non idonei a superare la ratio decidendi basata sulla anteriorità dell’usucapione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione storica dei fatti; è sindacabile solo l’omesso esame di un fatto decisivo realmente discusso tra le parti.
  • L’interversione del possesso non deriva da una mera intenzione interna del detentore, ma richiede atti esterni, univoci e riconoscibili dal possessore, idonei a manifestare il passaggio da detenzione in nome altrui a possesso uti dominus.
  • Chi contesta l’usucapione o invoca la non usucapibilità del bene deve fornire prova puntuale dei fatti impeditivi o della titolarità e del regime giuridico del bene; il richiamo generico a una catena storica di appartenenza o a documenti non specificamente correlati al bene controverso non è sufficiente.
  • La deduzione di una disciplina speciale che renda un bene non usucapibile deve confrontarsi con il momento in cui l’usucapione si è maturata: se il possesso utile e l’interversione sono anteriori alla normativa invocata, la censura non incide sulla ratio decidendi.
  • La mera destinazione di un bene a finalità sanitarie o assistenziali non basta, di per sé, a provare che esso appartenga al patrimonio indisponibile dell’ente e sia sottratto all’usucapione.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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