Cassazione Penale, Sentenza n. 28533/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Messina (20/05/2019) per diversità del fatto emerso in dibattimento rispetto a quello contestato in imputazione. Sostenevano violazione di legge e difetto di motivazione (art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 521, 522 e 597 c.p.p.), argomentando che non sussisteva una effettiva trasformazione sostanziale della fattispecie da "ricettazione" a "riciclaggio" e quindi l'annullamento per eterogeneità del fatto sarebbe stato illegittimo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che i ricorsi potessero essere esaminati (era ravvisabile un interesse concreto delle ricorrenti a impugnare) ma ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente applicato l'art. 604 c.p.p. nel rilevare la diversità del fatto: dagli atti risultava non solo la mera ricezione di autovetture provento di furto, ma anche l'apposizione di targhe proprie sulle auto per occultarne la provenienza, configurando così una condotta di occultamento riconducibile al riciclaggio; tale fattispecie non era contestata in imputazione e comportava diversa competenza (tribunale in composizione collegiale). Perciò l'annullamento della sentenza di primo grado e la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero erano dovuti. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e ciascuna al pagamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. (lett. b), c) ed e))
Indicati come i motivi di ricorso denunciati dalle ricorrenti (violazione di legge e difetto di motivazione); la Corte ha però ritenuto infondati i rilievi sul merito della diversa qualificazione del fatto.
art. 521 c.p.p.
Richiamato quale norma che impone al giudice la trasmissione degli atti al pubblico ministero quando il fatto emerso in dibattimento risulti diverso da quello contestato; la sua violazione determina nullità ai sensi dell'art. 522.
art. 522 c.p.p.
Norma che sanziona la nullità della sentenza quando non sia stata osservata la previsione dell'art. 521; la Corte d'appello ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per questa ragione.
art. 597 c.p.p.
Richiamato in relazione ai mezzi di impugnazione e alla motivazione; contestato dalle ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dell'appello circa la diversità del fatto.
art. 598 c.p.p.
Richiamato per affermare che le disposizioni del giudizio di primo grado si osservano anche in appello, consentendo alla Corte d'appello di rilevare per la prima volta l'immutazione del fatto.
art. 604 c.p.p. (co. 1)
Fondamentale per la decisione d'appello: postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522; la Corte di cassazione ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente invocato questa norma per annullare la sentenza di primo grado e disporre la trasmissione degli atti al PM.
art. 616 c.p.p.
Richiamato per la conseguente condanna alle spese del procedimento a carico delle ricorrenti, a seguito della declaratoria di inammissibilità.
art. 568 c.p.p.
Richiamato in motivazione giurisprudenziale (secondo comma) quale norma che "cristallizza" la legittimazione ad impugnare, nella discussione sull'interesse concreto all'impugnazione.
Massime di principio
- La diversità del fatto emerso in dibattimento rispetto a quello contestato viola i principi dell'immutabilità dell'accusa e del contraddittorio: il giudice è obbligato a trasmettere gli atti al pubblico ministero e la sentenza è nulla se non lo fa.
- La Corte d'appello può rilevare, anche per la prima volta in sede di appello, la mutazione del fatto e annullare la sentenza di primo grado quando emerga una fattispecie diversa e non contestata che comporti diversa rilevanza penale o diversa competenza.
- L'imputato ha un interesse concreto a impugnare la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado sia se era stato assolto sia se era stato condannato: nel secondo caso l'interesse è a evitare di essere processo per un reato potenzialmente più grave o di subire la perdita degli esiti favorevoli già acquisiti.
- Il controllo della Cassazione su provvedimenti che dichiarano diversità del fatto è limitato alla questione di eterogeneità del fatto (natura processuale della pronuncia), non al merito della ricostruzione fattuale che spetta ai giudici di merito.
- Se in dibattimento emerge una condotta aggiuntiva (es. occultamento mediante apposizione di targhe) che modifica la qualificazione giuridica (es. da ricettazione a riciclaggio) e incide sulla competenza del giudice, l'annullamento e la trasmissione degli atti sono giustificati.
- Impugnazioni senza fondamento possono determinare condanne alle spese e sanzioni (cassa delle ammende); è quindi essenziale valutare concretamente la fondatezza dei motivi prima di proporre ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28288/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28289/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28290/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28291/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28292/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28293/2023 del 03/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →