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Sentenza

Sentenza n. 2555/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202506318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva riconosciuto a un'impresa il diritto di accedere, con modalità e limiti stabiliti dall'INAIL, alla documentazione sanitaria relativa alle patologie professionali dell'ex dipendente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha contestato il riconoscimento del diritto di accesso dell'impresa controinteressata alla documentazione sanitaria relativa alle patologie professionali, deducendo: violazione degli artt. 22 e 24 della l. 241/1990 per l'assenza di un interesse qualificato, diretto, concreto e attuale; violazione dell'art. 24 della l. 241/1990 per l'assenza di un nesso di strumentalità necessaria tra i dati sanitari e le finalità difensive o preventive dichiarate dall'impresa, nonché motivazione apparente; violazione degli artt. 5 e 8 della l. 300/1970 e dell'art. 25, comma 1, lett. c), d.lgs. 81/2008, sostenendo che il divieto per il datore di lavoro di accedere ai dati sanitari del lavoratore avrebbe carattere assoluto e opererebbe anche dopo la cessazione del rapporto. L'impresa aveva giustificato l'accesso sia con l'esigenza di difendersi rispetto all'aumento del premio INAIL conseguente al riconoscimento della malattia professionale, sia con la necessità di individuare eventuali criticità dei processi produttivi e prevenire patologie analoghe a danno di altri lavoratori.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha riconosciuto che i dati sanitari appartengono alla sfera della riservatezza rafforzata e che l'accesso difensivo richiede una verifica puntuale di necessità, indispensabilità e parità di rango. Nel caso concreto, tuttavia, l'impresa aveva indicato un collegamento diretto e astrattamente strumentale tra la documentazione richiesta, da un lato, la contestazione degli effetti economici derivanti dall'aumento del premio INAIL e, dall'altro, la prevenzione di ulteriori patologie professionali, con tutela della salute degli altri lavoratori. Il giudice dell'accesso deve verificare l'astratta inerenza dei documenti rispetto alla posizione giuridica e agli scopi dichiarati, senza valutare la fondatezza nel merito della pretesa sostanziale che l'istante intende eventualmente far valere. Sono stati quindi ritenuti infondati i primi due motivi, poiché miravano a dimostrare l'infondatezza sostanziale delle finalità prospettate. È stato respinto anche il terzo motivo: gli artt. 5 e 8 della l. 300/1970 e l'art. 25 d.lgs. 81/2008 tutelano il lavoratore in relazione allo specifico rapporto di lavoro in essere e non stabiliscono un divieto assoluto di accesso ultrattivo dopo la cessazione del rapporto. L'art. 8, inoltre, riguarda opinioni politiche, religiose o sindacali e non dati sanitari; l'art. 5 disciplina gli accertamenti sull'idoneità e sull'infermità del lavoratore dipendente e consente il controllo dell'idoneità fisica tramite enti pubblici o istituti specializzati, proprio come avvenuto nella fattispecie. L'interesse dell'appellante alla decisione è stato ritenuto sussistente, nonostante l'esecuzione della sentenza di primo grado, ai soli fini dichiarativi e in vista di una possibile separata domanda risarcitoria. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 e 24 l. 241/1990

    L'accesso difensivo a dati sanitari, soggetti a riservatezza rafforzata, richiede un interesse qualificato e una verifica di necessità, indispensabilità e parità di rango; nel caso concreto il collegamento astratto tra documentazione, difesa dell'impresa e prevenzione di ulteriori patologie è stato ritenuto sufficiente.

  • art. 5 l. 300/1970

    Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

    La disposizione tutela il lavoratore rispetto agli accertamenti datoriali durante il rapporto di lavoro e non preclude, dopo la sua cessazione, l'accesso ai dati relativi agli esiti della verifica quando ricorrano i presupposti dell'accesso difensivo.

  • art. 8 l. 300/1970

    opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore

    La norma non riguarda i dati sanitari e limita espressamente la propria operatività alle fasi di assunzione e di svolgimento del rapporto di lavoro.

  • art. 25, comma 1, lett. c), d.lgs. 81/2008

    Il segreto professionale del medico competente non determina un divieto ultrattivo di accesso dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ferma la necessità di verificare i presupposti dell'accesso a dati sanitari.

  • art. 33, comma 2, c.p.a.

    L'amministrazione è tenuta a eseguire la sentenza di primo grado non sospesa, anche se non ancora passata in giudicato; tale esecuzione non elimina l'interesse alla decisione sull'illegittimità dell'atto ai fini di una separata domanda risarcitoria.

  • art. 26 c.p.a.

    Consente la regolazione delle spese nel processo amministrativo, anche mediante compensazione nei casi riconducibili a gravi ed eccezionali ragioni.

  • art. 92 c.p.c.

    Applicato per la compensazione delle spese, alla luce della possibilità di compensare in presenza di ulteriori gravi ed eccezionali ragioni, individuate nella peculiarità della fattispecie.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

Massime di principio

  • Nell'accesso difensivo a dati sanitari, qualificati come dati soggetti a riservatezza rafforzata, l'interesse ostensivo non prevale automaticamente: deve essere verificato in concreto mediante i criteri della necessità, della stretta indispensabilità e della parità di rango degli interessi coinvolti.
  • Il requisito della strumentalità dell'accesso difensivo va accertato verificando l'astratta inerenza della documentazione richiesta rispetto alla posizione giuridica dell'istante e agli scopi dichiarati; il giudice dell'accesso non deve anticipare la valutazione sulla fondatezza della pretesa sostanziale che l'istante intende proporre o far valere.
  • La richiesta di documentazione sanitaria da parte di un'impresa può risultare astrattamente strumentale sia alla difesa rispetto agli effetti economici derivanti dal riconoscimento di una malattia professionale, sia alla prevenzione di ulteriori patologie connesse a processi produttivi, quando tali finalità siano specificamente collegate alla documentazione richiesta e coinvolgano interessi di pari rilievo.
  • Gli artt. 5 e 8 della l. 300/1970 e l'art. 25 d.lgs. 81/2008, in quanto diretti a proteggere il lavoratore nell'ambito dello specifico rapporto di lavoro, non stabiliscono un divieto assoluto e ultrattivo di accesso ai dati sanitari dopo la cessazione del rapporto, ove ricorrano gli ordinari presupposti dell'accesso difensivo.
  • L'esecuzione della sentenza di primo grado non sospesa, pur potendo incidere sulla situazione materiale, non elimina l'interesse alla decisione sull'illegittimità dell'atto impugnato quando tale accertamento sia funzionale alla proposizione di una separata domanda risarcitoria; l'interesse riguarda l'atto lesivo e non autonomamente la sua doverosa esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAppello
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrimato del diritto UE e disapplicazioneTutela del terzoTrasparenza e pubblicità

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