Cassazione Penale, Sentenza n. 20048/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Masciullo aveva denunciato per usura funzionari e rappresentanti della Banca Popolare Pugliese con riguardo a due contratti di mutuo (2008 e 2013). Il Tribunale di Lecce lo aveva assolto per mancanza del dolo nella calunnia; la Corte d'appello di Lecce aveva riformato l'assoluzione e lo aveva condannato a due anni di reclusione ritenendo che la reiterazione della denuncia dopo due archiviazioni dimostrasse la consapevolezza dell'infondatezza delle accuse. Il ricorso in Cassazione denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione del principio della "motivazione rafforzata" richiesto per riformare una sentenza assolutoria e sosteneva che la valutazione probatoria di appello fosse meno persuasiva e non avesse adeguatamente considerato la testimonianza dell'associazione antiusura che riteneva i mutui usurari. Perciò si contestava che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere provato il dolo di calunnia sulla base di interpretazioni giuridiche controverse e della sola reiterazione delle denunce.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse fornito la motivazione rafforzata richiesta dalla giurisprudenza per riformare un'assoluzione e che la confutazione degli argomenti del primo giudice fosse incoerente e insufficiente. Ha evidenziato l'esistenza di un contrasto interpretativo sulla rilevanza degli interessi moratori ai fini dell'antitusura (Sez. U 19597/2020) e ha osservato che tale contrasto non poteva fondare la prova del dolo della calunnia. Ha inoltre precisato che la reiterazione delle denunce e le precedenti archiviazioni, di per sé, non dimostrano la consapevolezza della falsità dell'accusa. Non essendovi altri elementi di prova valutabili, la Cassazione ha annullato senza rinvio e pronunciato l'assoluzione perché il fatto non sussiste (art. 620, comma 1, lett. I) c.p.p.), con conseguente revoca delle statuizioni civili.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza di appello; la Corte richiama la necessità di specifica e rafforzata confutazione quando si riformi in malam partem una decisione assolutoria
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Riferimento alla regola procedurale applicabile nei casi di riforma di sentenza di assoluzione e collegata all'onere motivazionale dell'appello
art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
Invocato come fondamento per la pronuncia assolutoria della Cassazione quando l'assenza di ulteriori elementi di prova rende superfluo il rinvio; la Corte ha assolto "perché il fatto non sussiste"
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (come prorogato e modificato)
Richiamato per motivare il trattamento del ricorso senza intervento delle parti, ai sensi delle norme emergenziali e delle successive proroghe/ modifiche
Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 (Dasgupta) e Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 (Marvulli)
Giurisprudenza di legittimità che afferma l'onere del giudice di appello, nel riformare un'assoluzione, di confutare specificamente e logicamente le ragioni della sentenza di primo grado (motivazione rafforzata)
Sez. U, n. 19597 del 2020 (Civile)
Interpretazione giurisprudenziale secondo cui la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; la Corte di Cassazione ha ritenuto l'esistenza di contrasto interpretativo su tale punto e che ciò impedisce di ritenere provato il dolo della calunnia
Sez. U (Andreotti, Carnevale, Tushaj) e giurisprudenza citata (es. Sez. U n. 13681 del 25/02/2016)
Precedenti che regolano i casi in cui la Cassazione può annullare senza rinvio e pronunciare l'assoluzione quando non vi sono elementi ulteriori da riesaminare
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione deve adottare una motivazione rafforzata: deve confutare specificamente e logicamente i rilievi del primo giudice mostrando perché risultano incompleti o incoerenti
- La mera reiterazione di denunce e la presenza di precedenti archiviazioni non costituiscono, di per sé, prova della consapevolezza della falsità delle accuse necessaria per il reato di calunnia
- Se vi è controversia interpretativa sulla corretta applicazione di una norma (es. rilevanza degli interessi moratori in materia antiusura), tale incertezza ostacola l'attribuzione del dolo necessario per la calunnia: l'accusa deve dimostrare la consapevolezza della falsità dei fatti, non solo una diversa valutazione giuridica
- In assenza di nuovi elementi di prova suscettibili di diverso apprezzamento, la Cassazione può annullare senza rinvio e pronunciarsi assolutoria per non sussistenza del fatto (art. 620 c.p.p.)
- Nella valutazione del dolo di calunnia occorre distinguere tra fatti falsi e mera divergenza interpretativa o critica di decisioni favorevoli all'altra parte; le accuse fondate su dati veri ma interpretati in modo difforme non implicano automaticamente responsabilità penale
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