Ordinanza n. 853/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del bando di concorso INFN n. TI/LNGS/T3/28274, pubblicato in data 18.12.2025, nella parte in cui, ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale per il profilo di Tecnologo di III livello professionale, richiede quale requisito indefettibile lo svolgimento di almeno 24 mesi di attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato, senza prevedere alcuna forma di equipollenza, con conseguente preclusione assoluta alla partecipazione della ricorrente. si chiede IN VIA CAUTELARE - disporre l'ammissione con riserva della ricorrente alla procedura concorsuale; - consentendole la presentazione della domanda e la partecipazione alle fasi selettive; - con riserva di valutazione nel merito della legittimità della clausola contestata. NEL MERITO - Accogliere l'istanza cautelare, nei termini sopra indicati; - Nel merito, annullare il bando nella parte in cui non prevede requisiti equipollenti alla subordinazione lavorativa; - Con ogni consequenziale statuizione di legge; - Con vittoria di spese e compensi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso INFN n. TI/LNGS/T3/28274, nella parte in cui richiede, quale requisito di accesso, almeno 24 mesi di attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato senza prevedere requisiti equipollenti
Esito
Favorevole al resistente (ente banditore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, anche in via cautelare, la clausola direttamente escludente del bando che subordinava l'accesso alla procedura concorsuale per il profilo di Tecnologo di III livello professionale allo svolgimento di almeno 24 mesi di attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato. Ha dedotto l'illegittimità della previsione nella parte in cui non contemplava forme di equipollenza, con conseguente preclusione assoluta alla presentazione della domanda e alla partecipazione alle prove. Ha chiesto l'ammissione con riserva alla procedura e, nel merito, l'annullamento della clausola contestata.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In questa fase, la ricorrente non ha dimostrato l'illogicità del requisito, considerato coerente con la natura dell'incarico e con l'esigenza di richiedere una maturità professionale, operativa e organizzativa pregressa e non occasionale, riferita alle funzioni e alle responsabilità del profilo da ricoprire. Il requisito dei 24 mesi di lavoro subordinato è stato inoltre ritenuto idoneo a perseguire l'esigenza di ridurre i tempi di formazione preliminare. Escluso il fumus, il giudice ha ritenuto superfluo esaminare il periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata dimostrazione del fumus boni iuris è sufficiente a respingere la domanda cautelare e consente di omettere l'esame del periculum in mora.
- È ragionevole, in linea di principio, richiedere per l'accesso a un profilo professionale caratterizzato da specifiche funzioni e responsabilità una pregressa e non occasionale maturità professionale, operativa e organizzativa.
- Il requisito di una pregressa esperienza lavorativa subordinata può essere ritenuto coerente con l'esigenza dell'amministrazione di ridurre i tempi di formazione preliminare, se riferito alle caratteristiche dell'incarico da conferire.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 109/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 110/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 336/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 12/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 29/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 32/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →