Sentenza n. 1110/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - dell'intimazione di pagamento n. 064 2021 90001537 73/000, notificata a mezzo lettera raccomandata in data successiva al 14 ottobre 2021; - dell'intimazione di pagamento n. 064 2021 90001507 43/000, notificata a mezzo lettera raccomandata in data successiva al 14 ottobre 2021; - di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti di pignoramento presso terzi nn. 64/2022/5938 e 64/2022/5926 e in ogni caso, per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dell'eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo al ricorrente con riferimento alle annate 1995/1996, 2001/2002, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Due intimazioni di pagamento relative a cartelle per prelievo supplementare sulle quote latte, con connessi atti presupposti e procedure di pignoramento presso terzi
Esito
Favorevole al resistente (enti di riscossione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato due intimazioni di pagamento notificate nell'ottobre 2021, riferite rispettivamente a una cartella del 2008 per la campagna lattiera 2006/2007 e a una cartella del 2018 per le campagne 1995/1996, 2001/2002, 2005/2006 e 2007/2008. Ha dedotto: l'intervenuta prescrizione del credito; l'illegittimità sostanziale della pretesa per contrasto della normativa nazionale sulla compensazione e sulla riassegnazione dei quantitativi inutilizzati con il diritto dell'Unione europea, anche alla luce di pronunce della Corte di giustizia; il difetto di istruttoria sull'attendibilità dei dati utilizzati per la determinazione del prelievo; il difetto di istruttoria e motivazione delle intimazioni, per omessa verifica della persistenza e dell'entità del credito e per mancata considerazione di compensazioni mediante trattenute sugli aiuti PAC; la violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 per l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Ha inoltre chiesto il rinvio della trattazione in ragione dell'adesione alla procedura transattiva prevista dall'art. 10-ter della legge n. 103/2023.
La decisione
Il TAR ha affermato la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a., ritenendo che essa comprenda anche l'impugnazione del ruolo, della cartella e degli atti della fase di attuazione del prelievo supplementare. Ha respinto la richiesta di rinvio: il ricorrente non ha dimostrato adeguatamente la presentazione dell'istanza transattiva e, comunque, l'art. 10-ter della legge n. 103/2023 sospende le procedure di riscossione e recupero, non il giudizio; inoltre, la cessazione del contenzioso si verifica solo nei limiti delle transazioni effettivamente concluse e dopo il pagamento degli importi concordati. Ha dichiarato inammissibili i motivi diretti a contestare l'an e il quantum della pretesa sostanziale, inclusi il contrasto con il diritto UE, il ricalcolo del prelievo, l'attendibilità dei dati, l'incidenza delle indagini penali e le compensazioni PAC, in quanto l'intimazione di pagamento è impugnabile, di regola, per vizi propri e le contestazioni sostanziali dovevano essere proposte tempestivamente contro gli atti presupposti. Tali atti erano inoltre già stati oggetto di precedenti giudizi, alcuni definiti con sentenze sfavorevoli e altri con dichiarazioni di perenzione. Ha respinto l'eccezione di prescrizione, applicando il termine ordinario decennale dell'art. 2946 c.c.: il prelievo supplementare non è una sanzione amministrativa, né un'obbligazione periodica soggetta al termine quinquennale. Il termine quadriennale previsto dal regolamento CE n. 2899/1995 non era applicabile. La prescrizione è stata interrotta dai giudizi promossi dal debitore, dalle intimazioni di versamento e dalle richieste di rateizzazione contenenti ricognizione del debito, con decorrenza nuovamente regolata dall'art. 2945, comma 2, c.c. Ha respinto anche la censura sulla motivazione, poiché le intimazioni indicavano cartelle, date di notifica, campagne di riferimento, capitale e interessi; la contestazione sul calcolo degli interessi era generica e non accompagnata dalla deduzione di errori specifici. Quanto alle compensazioni PAC, il ricorrente non ha fornito prova concreta dell'importo, della riferibilità alle campagne e dell'incidenza sul debito. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e respinto per il resto. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e la particolare evoluzione del contenzioso.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a.
Attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative all'attuazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, comprendendo anche l'impugnazione del ruolo, della cartella e degli atti della fase esecutiva.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
La richiesta di rinvio della trattazione richiede presupposti di eccezionalità, non ravvisati nel caso concreto.
art. 10-ter legge n. 103/2023
«Al fine di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di favorire la risoluzione definitiva delle controversie in atto...»; «dalla data di presentazione dell’istanza fino al decorso del termine di centoventi giorni di cui al comma 6, sono sospese le procedure di riscossione e di recupero dei debiti per compensazione con gli aiuti dell’Unione europea»
La procedura transattiva non determina automaticamente la sospensione dei giudizi né la cessazione anticipata della materia del contendere; l'estinzione del contenzioso opera solo per le controversie effettivamente transatte e secondo le condizioni previste dalla norma.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
Disciplina la formazione e la notificazione della cartella di pagamento e il termine per il versamento.
art. 30 d.P.R. n. 602/1973
Prevede gli interessi di mora dovuti dopo la scadenza del termine per il pagamento della cartella.
art. 50, commi 2 e 3, d.P.R. n. 602/1973
Prevede la notificazione dell'intimazione ad adempiere prima dell'espropriazione iniziata oltre un anno dalla notificazione della cartella e stabilisce che l'atto sia redatto secondo un modello ministeriale.
art. 2946 c.c.
Il credito relativo al prelievo supplementare è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
art. 28 legge n. 689/1981
Non si applica, poiché il prelievo supplementare non ha natura di sanzione amministrativa pecuniaria.
art. 2948, n. 4, c.c.
Non si applica il termine quinquennale per le obbligazioni periodiche, perché per ciascuna annata lattiero-casearia sussiste un'autonoma obbligazione.
art. 3, par. 1, regolamento CE n. 2899/1995
Il termine quadriennale non è applicabile in assenza di un'irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
art. 2943 c.c.
La prescrizione è interrotta dagli atti giudiziali e dagli atti di costituzione in mora; l'interruzione può derivare anche dalla domanda di accertamento negativo del debitore quando il creditore si costituisca per tutelare il proprio diritto.
art. 2944 c.c.
Il riconoscimento del diritto da parte del debitore interrompe la prescrizione; nel caso concreto, tale effetto è stato riconosciuto alle richieste di rateizzazione contenenti ricognizione del debito.
art. 2945, comma 2, c.c.
Dopo l'interruzione derivante da domanda giudiziale, il nuovo termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio.
art. 7 legge n. 212/2000
La censura di violazione è stata respinta perché le intimazioni consentivano di individuare la pretesa e i relativi elementi essenziali.
art. 3 legge n. 241/1990
Le intimazioni erano adeguatamente motivate mediante l'indicazione delle cartelle, delle notifiche, delle campagne, degli importi di capitale e interessi.
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 è impugnabile, di regola, per vizi propri; le contestazioni relative alla determinazione sostanziale del debito devono essere proposte tempestivamente contro gli atti presupposti, non per la prima volta contro l'intimazione.
- La definitività degli atti presupposti di determinazione del prelievo supplementare impedisce di contestare, mediante l'impugnazione dell'intimazione, anche la compatibilità della pretesa con il diritto dell'Unione europea e di chiedere il ricalcolo del prelievo alla luce di successive sentenze della Corte di giustizia.
- Il credito per prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, poiché non costituisce una sanzione amministrativa né un'obbligazione periodica; non trova applicazione il termine quinquennale previsto per le sanzioni o per le obbligazioni periodiche.
- Le azioni giudiziali promosse dal debitore, le intimazioni di pagamento e le richieste di rateizzazione contenenti il riconoscimento del debito possono interrompere la prescrizione del credito per prelievo supplementare; dopo l'interruzione giudiziale, il nuovo termine decorre dal passaggio in giudicato della decisione.
- La procedura transattiva prevista dall'art. 10-ter della legge n. 103/2023 sospende le procedure di riscossione e di recupero nei limiti temporali previsti, ma non sospende automaticamente i giudizi pendenti né determina ex ante la cessazione della materia del contendere; tali effetti conseguono solo alla transazione effettivamente conclusa e alle condizioni stabilite dalla norma.
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