Cassazione Civile, Ordinanza n. 16013/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un atto di cessione di credito stipulato tra la società poi fallita, tramite il suo legale rappresentante, e una socia cessionaria, con notificazione al debitore ceduto. La curatela fallimentare ha chiesto di dichiarare inefficace l’atto nei confronti della massa dei creditori e la restituzione della somma corrispondente, assumendo che la cessione integrasse un pagamento preferenziale in pregiudizio della par condicio creditorum. La cessionaria ha difeso la validità dell’operazione sostenendo che si trattasse della restituzione di finanziamenti infruttiferi da lei erogati alla società, che il credito fosse già scaduto, che mancassero eventus damni, scientia damni e consilium fraudis, e che non vi fosse nesso causale con il dissesto. In cassazione ha dedotto quattro motivi: violazione dell’art. 2901, comma 3, c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere il giudice valorizzato la documentazione e la non contestazione; violazione degli artt. 2901, comma 3, e 1183 c.c. per non avere ritenuto scaduto il debito; violazione degli artt. 2901 e 112, 115, 116 c.p.c. per avere la corte attribuito rilievo alla causale del contratto e ritenuto provata la pretesa restituzione di finanziamento e il depauperamento dell’attivo; nullità della sentenza per asserita contraddittorietà motivazionale tra l’affermazione della necessità di prova della restituzione del denaro nelle casse sociali e il riconoscimento dell’effettività del prestito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la cessione di crediti, quale modalità anomala di estinzione dell’obbligazione, è assoggettabile all’azione revocatoria promossa dal curatore ex art. 66 l.f., senza che operi l’esenzione prevista dall’art. 2901, comma 3, c.c. per l’adempimento di debito scaduto. Ha inoltre osservato che i motivi, pur formalmente costruiti come censure di violazione di legge o di motivazione, miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Ha quindi confermato l’esito di merito sfavorevole alla ricorrente; non vi è stata condanna alle spese per mancata difesa degli intimati, ma è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2901, comma 3, c.c.
adempimento di un debito scaduto
L’esenzione dall’azione revocatoria opera solo per l’adempimento in senso tecnico di un debito scaduto, non per negozi dispositivi anomali come la cessione di credito o la datio in solutum nell’ambito della revocatoria promossa dal curatore.
art. 66 L.F.
L’azione revocatoria esercitata dal curatore tutela la par condicio creditorum e consente di colpire anche modalità anomale di estinzione dell’obbligazione come la cessione di credito.
art. 115 c.p.c.
La violazione si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o ignora prove introdotte, non già quando attribuisce diverso peso alle prove acquisite.
art. 116 c.p.c.
La norma riguarda la valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento; la censura in cassazione non può limitarsi a contestare che il giudice abbia preferito alcune prove ad altre.
art. 112 c.p.c.
Il vizio ricorre solo se il giudice pronuncia oltre o al di fuori delle domande ed eccezioni delle parti; non sussiste quando la motivazione resta entro il perimetro della domanda proposta dalla curatela.
art. 1183 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la scadenza dell’obbligazione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte rispetto alla natura anomala del mezzo satisfattivo impiegato.
art. 1198 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità della cessione di credito come modalità di estinzione dell’obbligazione, ma senza superare il vaglio revocatorio nel caso deciso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma sul rito camerale della trattazione in cassazione nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la declaratoria dei presupposti processuali del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La cessione di un credito in luogo del pagamento del debito non equivale, di per sé, all’adempimento di un debito scaduto ai fini dell’esenzione revocatoria: quando il curatore agisce per la tutela della massa, resta aggredibile come modalità anomala di estinzione dell’obbligazione.
- Nell’azione revocatoria proposta dal curatore fallimentare non opera il principio per cui il pagamento del debito scaduto con mezzo anomalo sarebbe sottratto alla revoca se unico possibile, poiché prevale la tutela della par condicio creditorum.
- In cassazione non è ammissibile censurare sotto la veste della violazione di legge una domanda che, in sostanza, mira a rimettere in discussione l’accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito.
- La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. richiede una specifica allegazione dell’uso di prove non introdotte, o dell’attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto; non basta contestare la preferenza accordata dal giudice ad alcune risultanze istruttorie.
- Il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. non sussiste se il giudice di merito si mantiene nell’ambito della domanda revocatoria proposta dalla curatela e ne conferma la ricostruzione fattuale già accolta in primo grado.
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