Sentenza del 30/11/2022 n. 35254 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il diniego tacito alla richiesta di rimborso delle maggiori somme trattenute dal sostituto d'imposta (INPS) sulla pensione complementare, per mancata applicazione dell'aliquota agevolata del 15%. L'Agenzia delle entrate ha impugnato sostenendo che la contribuente era "vecchio iscritto" a un "vecchio fondo" (fondo integrativo INPS soppresso il 30/09/1999) e che i montanti erano maturati entro tale data (pertanto entro il 31/12/2006), sicché doveva applicarsi il regime di tassazione previgente e non il nuovo regime agevolato di cui al D.Lgs. n. 252/2005, art. 11, comma 6; inoltre è richiamata la disciplina transitoria dell'art. 23 (commi 5, 6 e 7) e la previsione secondo cui ai dipendenti pubblici continua ad applicarsi la disciplina fiscale ordinaria fino all'eventuale decreto delegato non emanato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza di merito favorevole alla contribuente e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, ha rigettato il ricorso introduttivo di A.A.. Ha inoltre dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'INPS (che era stato intimato) e ha disposto la compensazione delle spese dei gradi di merito; le spese del giudizio di legittimità sono invece a carico della contribuente (liquidate in Euro 1.200,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
D.Lgs. n. 252/2005, art. 11, comma 6
Introduce il regime di tassazione agevolata (aliquota del 15% riducibile per anzianità di partecipazione) applicabile alle prestazioni delle forme pensionistiche complementari dal 1/01/2007; secondo la Corte tale regime non si applica ratione temporis ai montanti maturati entro il 31/12/2006 per i "vecchi iscritti".
D.Lgs. n. 252/2005, art. 23, commi 5, 6 e 7
Disciplina transitoria: per i "vecchi iscritti" (lavoratori assunti prima del 29/04/1993) i montanti maturati fino al 31/12/2006 restano soggetti al regime fiscale previgente; inoltre il comma 6 prevede che, per i dipendenti pubblici, continui ad applicarsi la disciplina fiscale ordinaria fino all'emanazione di un decreto delegato, non adottato.
art. 384 c.p.c., comma 2
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito la causa; qui la Corte ha rigettato il ricorso della contribuente senza rinvio.
Circolare Agenzia delle entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007
Chiarisce l'applicazione transitoria per i "vecchi iscritti": i montanti fino al 31/12/2006 seguono il regime previgente; per i montanti maturati dal 1/01/2007 è possibile optare per il nuovo regime (art. 11).
Massime di principio
- Per i lavoratori assunti anteriormente al 29/04/1993 ed iscritti a forme pensionistiche complementari già esistenti alla data di entrata in vigore della L. n. 421/1992 (i cd. "vecchi iscritti"), i montanti maturati entro il 31/12/2006 sono soggetti al regime fiscale previgente: il nuovo regime agevolato (art. 11 D.Lgs. 252/2005) non si applica ratione temporis a tali montanti.
- Per i montanti maturati dal 1/01/2007 può invece trovare applicazione il nuovo regime (art. 11) o l'eventuale opzione prevista dall'art. 23, comma 7; è quindi fondamentale determinare con precisione le date di maturazione dei montanti.
- I dipendenti pubblici possono essere mantenuti nel regime fiscale ordinario per effetto dell'art. 23, comma 6, in mancanza dell'adozione del decreto delegato previsto; occorre verificare la normativa e la prassi amministrativa applicabile al caso concreto.
- L'INPS, quando interviene solo in qualità di sostituto d'imposta che ha effettuato trattenute, non è legittimato passivamente nel contenzioso tributario in cui la disputa riguarda il rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria; pertanto spesso l'azione va diretta contro l'Agenzia delle entrate.
- Nelle istanze di rimborso è essenziale indicare l'importo richiesto e documentare distintamente i periodi e i montanti rilevanti per determinare quale regime fiscale sia applicabile, per evitare inammissibilità o rigetti per carenze formali.
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