Cassazione Civile, Ordinanza n. 19089/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due operazioni di acquisto di obbligazioni argentine eseguite tramite intermediario bancario, una del 9 febbraio 1999 per euro 57.000 e una del 27 febbraio 2001 per euro 5.000, che la cliente assume di non avere mai autorizzato. Dopo il default argentino, la cliente ha chiesto la restituzione delle somme addebitate sul conto corrente e il risarcimento dei danni per la violazione degli obblighi informativi e di correttezza nell'ambito dei servizi di investimento. La banca resistente, in appello, ha eccepito la prescrizione delle domande e la propria carenza di legittimazione passiva. La Corte d'appello ha accolto parzialmente il gravame ritenendo prescritte le pretese relative all'operazione del 1999. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. per errata individuazione del dies a quo della prescrizione del diritto alla restituzione, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla chiusura del conto corrente e non dalle singole operazioni; 2) violazione dell'art. 346 c.p.c. per avere la Corte territoriale rilevato d'ufficio la prescrizione quinquennale della domanda risarcitoria non riproposta espressamente in appello; 3) violazione degli artt. 2946 e 2947 c.c. per l'applicazione del termine quinquennale anziché decennale alla domanda risarcitoria, che la ricorrente qualificava come responsabilità contrattuale da contatto sociale e da violazione di obblighi informativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui, quando la domanda restitutoria riguarda somme versate in esecuzione di un negozio nullo, la prescrizione decorre dal momento del pagamento e non dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità; nella specie, l'operazione di acquisto di titoli con addebito sul conto è stata considerata un pagamento idoneo a far decorrere la prescrizione dalla data dell'addebito. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti dall'infondatezza del primo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto la Corte ha escluso che il dies a quo coincidesse con la chiusura del conto, valorizzando la data del pagamento eseguito in attuazione del negozio nullo.
art. 2946 c.c.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere il termine decennale; la Corte lo colloca nel quadro della domanda restitutoria derivante da nullità, affermando che la prescrizione decorre dal pagamento.
art. 2947 c.c.
È evocato dalla ricorrente per contestare l'applicazione del termine quinquennale alla domanda risarcitoria; la Corte non esamina nel merito la censura perché assorbita.
art. 346 c.p.c.
È invocato per contestare il rilievo della prescrizione in appello; la censura è rimasta assorbita.
art. 360 c.p.c.
È la norma processuale di riferimento per l'ammissibilità dei motivi di ricorso formulati come violazione di legge e nullità processuale.
art. 21 d.lgs. n. 58/1998
È richiamato come norma che disciplina gli obblighi dell'intermediario nei servizi di investimento, la cui violazione era posta a fondamento della domanda risarcitoria.
artt. 28-29 Reg. Consob n. 11522/1998
Sono richiamati quali regole di comportamento dell'intermediario nei servizi di investimento.
art. 702-ter c.p.c.
È indicato come base del provvedimento di primo grado reso nel rito sommario.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
È richiamato per la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
È richiamato congiuntamente al comma 1 quater per il contributo unificato.
Massime di principio
- Quando si domanda la restituzione di somme eseguite in attuazione di un negozio nullo, la prescrizione dell'azione di ripetizione decorre dal momento del pagamento indebito e non dal passaggio in giudicato della sentenza che accerti la nullità del titolo.
- Nelle operazioni di investimento eseguite mediante addebito sul conto del cliente, ai fini della prescrizione va verificato se il pagamento costituisca un effettivo trasferimento patrimoniale in esecuzione del negozio nullo; in tal caso rileva la data dell'addebito.
- La censura sulla prescrizione della domanda risarcitoria resta assorbita quando la decisione viene confermata sulla base della prescrizione dell'azione restitutoria ritenuta sufficiente a definire la lite.
- In sede di legittimità, la qualificazione della fattispecie concreta ai fini del dies a quo prescrizionale è decisiva e può assorbire le ulteriori questioni processuali e sostanziali dedotte con i motivi di ricorso.
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