Sentenza n. 1601/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento a) del provvedimento di risoluzione del contratto di concessione REP. N. 3268 in data 10.6.2022 emesso dal Comune di Certosa di Pavia in data 19.3.2024 prot. 2212, (doc. 1) notificato via pec in data 19.3.2024 con il quale il Comune dichiarava la risoluzione del contratto de quo per grave inadempimento della FL chiedendo la restituzione del parcheggio b) nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali tra cui la comunicazione Prot. 1551 del 23.2.2024 notificata il 24.2.2024 (doc. 3).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di risoluzione del contratto di concessione per la gestione di un parcheggio pubblico e contestuale intimazione alla restituzione dell'area
Esito
Favorevole al resistente (comune concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato risolto, per grave inadempimento, il contratto di concessione stipulato per ventinove anni. L'Amministrazione aveva contestato il mancato pagamento dei canoni parametrati agli introiti della gestione e la mancata realizzazione della quasi totalità dei lavori di riqualificazione e ammodernamento previsti dal contratto e dal capitolato, accertata a seguito di sopralluogo. La ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti della risoluzione, sostenendo che i ritardi non fossero imputabili alla propria condotta: in particolare, il Comune non avrebbe individuato il contatore elettrico del parcheggio e vi sarebbero state lentezze burocratiche. Ha inoltre affermato di avere realizzato la sbarra d'ingresso, gli stalli e la manutenzione del verde, negando quindi la gravità dell'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall'esame dell'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dal Comune, poiché la domanda è risultata infondata nel merito. Dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione è emersa la sussistenza di gravi e definitivamente accertati inadempimenti della concessionaria: il mancato versamento dei canoni, con trattenimento delle somme riscosse durante la gestione del parcheggio, e la mancata realizzazione della quasi totalità delle opere previste dalla concessione. Tali violazioni sono state ritenute riconducibili agli obblighi contrattuali assunti dalla concessionaria e sufficienti a giustificare la risoluzione. Il giudice ha qualificato il rapporto come concessione-contratto e ha ritenuto legittimo il ricorso dell'Amministrazione ai rimedi civilistici della risoluzione, espressamente previsti anche dalla convenzione. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
artt. 1453 e 1456 c.c.
"risoluzione del contratto ... per grave inadempimento della concessionaria"
Nel rapporto di concessione-contratto, il grave inadempimento degli obblighi contrattuali consente all'Amministrazione di avvalersi dei rimedi civilistici della risoluzione, quando ne ricorrano i presupposti e ciò sia previsto dal rapporto.
art. 108 d.lgs. 50/2016
È indicato nel provvedimento di risoluzione quale disciplina applicata dall'Amministrazione, insieme alle previsioni contrattuali, in relazione al grave inadempimento della concessionaria.
art. 176 d.lgs. 50/2016
È richiamato nel provvedimento di risoluzione quale ulteriore base normativa della cessazione del rapporto concessorio per inadempimento.
art. 5 della concessione-contratto
Prevede gli obblighi della concessionaria, inclusi il pagamento del canone e la realizzazione delle opere; la violazione di tali obblighi è stata ritenuta grave.
art. 13 della concessione-contratto
Prevede il ricorso ai rimedi civilistici in caso di inadempimento, legittimando l'Amministrazione a disporre la risoluzione secondo il modello della concessione-contratto.
art. 22 del capitolato speciale di gara
Disciplina gli obblighi di realizzazione delle opere a carico della concessionaria, la cui sostanziale omissione ha contribuito a fondare la risoluzione.
Massime di principio
- In una concessione-contratto, il mancato pagamento dei canoni e la mancata realizzazione della quasi totalità delle opere contrattualmente previste integrano, se definitivamente accertati, un grave inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del rapporto.
- L'Amministrazione concedente può avvalersi dei rimedi civilistici della risoluzione per grave inadempimento quando il rapporto concessorio abbia natura contrattuale e la convenzione preveda tale forma di tutela.
- La contestazione della non imputabilità del ritardo non è sufficiente a escludere la legittimità della risoluzione quando risultino provati plurimi e autonomi inadempimenti contrattuali, tra cui il mancato pagamento dei canoni e la mancata esecuzione della maggior parte delle opere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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