Sentenza n. 7412/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma - Sportello Unico per l'Immigrazione in ordine alla istanza inviata via pec e ricevuta dalla prefettura in data 25 settembre 2025 per: 1) la fissazione di un appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; 2) il rilascio dell'autorizzazione necessaria del permesso di soggiorno e ogni conseguente rilascio di provvedimenti necessari per permettere al cittadino straniero già entrato in Italia il rilascio del titolo di soggiorno, nonchè per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione intimata di provvedere in ordine alla summenzionata istanza, e per la condanna della Prefettura di Roma intimata a provvedere in ordine alla summenzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., con contestuale rilascio del permesso di soggiorno per sussistenza di ogni presupposto normativo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di fissazione dell'appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, rilascio dell'autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato e adozione dei provvedimenti necessari al rilascio del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. lamentando il silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sull'istanza ricevuta il 25 settembre 2025. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta e il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, assumendo la sussistenza dei presupposti normativi. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha comunicato che l'istanza era stata definita mediante revoca del nulla osta al lavoro subordinato, adottata il 16 aprile 2026. Il ricorrente ha riconosciuto l'adozione della revoca, ma ha sostenuto che il provvedimento e il relativo preavviso non gli fossero stati notificati o comunicati e ha quindi contestato il venir meno del silenzio e la conseguente improcedibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'adozione del provvedimento di revoca del nulla osta ha infatti definito l'istanza e fatto venir meno il silenzio dell'amministrazione. Il giudice ha respinto le contestazioni del ricorrente, rilevando che il preavviso di revoca risultava comunicato agli indirizzi indicati nella domanda e che, comunque, il provvedimento di revoca era stato notificato al difensore e conosciuto dal ricorrente a seguito del deposito nel giudizio. Tale conoscenza era sufficiente a escludere la permanenza dell'inerzia amministrativa, senza che nel giudizio sul silenzio potessero essere esaminate le eventuali censure sostanziali o procedimentali contro la revoca. Le spese di lite sono state compensate. Il giudice ha inoltre liquidato al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, euro 903,25, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, applicando le riduzioni previste per il gratuito patrocinio e per la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione e consente l'accertamento dell'obbligo di provvedere; l'adozione di un provvedimento espresso nelle more determina il venir meno dell'inerzia oggetto del giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato applicato per avvisare le parti della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 47 c.c.
Richiamato con riferimento agli indirizzi indicati nella domanda, ai quali risultava comunicato il preavviso di revoca.
art. 82 d.P.R. 115/2002
valori medi delle tariffe professionali vigenti; impegno professionale
Rimette all'autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore, nei limiti dei valori medi e tenendo conto dell'impegno professionale.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Prevede, per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, la riduzione della metà dei compensi spettanti al difensore.
art. 4 D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022
È stato utilizzato per determinare il compenso in relazione alle caratteristiche dell'attività difensiva, al valore indeterminabile della controversia e al risultato del giudizio, nonché per le riduzioni applicabili.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'adozione di un provvedimento espresso che definisca l'istanza determina il venir meno dell'inerzia amministrativa e comporta, di regola, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta adozione del provvedimento espresso rende improcedibile il giudizio sul silenzio anche quando il ricorrente contesti la comunicazione o notificazione dell'atto, se il provvedimento è comunque divenuto conosciuto nel processo mediante il suo deposito e la parte ha potuto prenderne cognizione.
- Il giudizio avverso il silenzio è diretto a verificare la permanenza dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e non costituisce la sede per ottenere il rilascio del provvedimento richiesto quando l'amministrazione abbia già adottato un atto espresso, la cui legittimità deve eventualmente essere contestata con le forme proprie dell'impugnazione.
- La conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita attraverso il deposito nel giudizio è idonea a far venir meno il silenzio oggetto del ricorso, anche se l'amministrazione non abbia previamente notificato l'atto direttamente alla parte ricorrente.
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