Cassazione Civile, Ordinanza n. 18411/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da una procedura di recupero, in Italia, di un credito fiscale dell'autorità tributaria rumena nei confronti di un soggetto residente in Italia, mediante cartella di pagamento relativa a IVA e altri importi per l'anno 2009, notificata nel 2011. Il destinatario della cartella ha impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, di aver proposto ricorso davanti alla Corte d'Appello di Bucarest e chiedendo la sospensione della riscossione ai sensi della disciplina unionale allora applicabile. I giudici di merito hanno ritenuto non regolare la documentazione trasmessa dall'autorità estera e, in appello, hanno affermato la nullità della comunicazione dell'Agenzia delle entrate prot. 2011/164615 perché richiamava documenti non messi a disposizione del contribuente e della commissione, facendo applicazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando falsa applicazione dell'art. 7 l. n. 212/2000 e violazione degli artt. 2697, 2700 c.c., 115 c.p.c. e dell'art. 14, par. 4, direttiva 2010/24/UE, sostenendo che la comunicazione contestata non era un atto impositivo, ma una mera attestazione della richiesta dell'autorità rumena di proseguire la riscossione, e che per tale domanda non sono previste formalità particolari.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate, affermando che l'art. 7 dello Statuto del contribuente si applica agli atti dell'amministrazione finanziaria aventi contenuto impositivo, mentre la comunicazione relativa alla richiesta dell'autorità estera di non sospendere/proseguire la procedura di recupero ha natura meramente conoscitiva e non imposita. Ha inoltre osservato che, nella disciplina del recupero transfrontaliero dei crediti fiscali, è sufficiente la domanda contraria alla sospensione formulata dall'autorità richiedente, senza che siano previste forme particolari di comunicazione alla parte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, affinché riesamini la vicenda alla luce delle regole sulla prova e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata come parametro del sindacato di legittimità per la dedotta violazione di legge.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
"Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati... Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"
La Corte ribadisce che la norma riguarda gli atti tributari a contenuto impositivo, perché serve a delimitare le ragioni deducibili dall'Ufficio e a consentire il diritto di difesa del contribuente; non si applica a una comunicazione meramente conoscitiva priva di contenuto impositivo.
art. 3 L. n. 241/1990
Richiamato quale disciplina generale della motivazione dei provvedimenti amministrativi, cui rinvia l'art. 7 dello Statuto del contribuente.
art. 2697 c.c.
La comunicazione e l'ulteriore documentazione dovevano essere valutate secondo le regole sull'onere della prova, poiché il giudice di merito era chiamato ad accertare il fatto che escludeva la sospensione.
art. 2700 c.c.
Invocato dalla ricorrente nel censurare la valutazione probatoria della documentazione prodotta dall'amministrazione.
art. 115 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove disponibili in atti.
art. 14, par. 4, direttiva 2010/24/UE
Prevede che, in caso di contestazione del credito o del titolo nello Stato membro richiedente, l'autorità adita sospende la procedura salvo domanda contraria dell'autorità richiedente; non impone formalità particolari per tale domanda.
art. 6 d.lgs. n. 69/2003
È la norma interna applicabile alle procedure di recupero avviate prima del 1 gennaio 2012; disciplina la sospensione della procedura esecutiva in pendenza di contestazione, salvo richiesta contraria dell'autorità richiedente.
art. 9 d.lgs. n. 69/2003
Richiamato per escludere forme o modalità particolari di comunicazione alla parte della domanda contraria alla sospensione.
art. 12, par. 2, direttiva 2008/55/CE
Norma unionale richiamata in continuità con la disciplina precedente e successiva, che consente all'autorità richiedente di domandare il recupero nonostante la contestazione.
art. 21 Regolamento CE n. 1179/2008
Richiamato per la trasmissione, per quanto possibile per via elettronica, della domanda contraria alla sospensione.
art. 19 d.lgs. n. 149/2012
Indicato per la perdurante applicabilità della disciplina del d.lgs. n. 69/2003 alle procedure avviate prima del 1 gennaio 2012.
Massime di principio
- Nelle procedure di recupero transfrontaliero di crediti fiscali, la sospensione della riscossione può essere esclusa dalla domanda contraria formulata dall'autorità richiedente, senza che la legge imponga un particolare schema formale di tale comunicazione.
- L'art. 7 dello Statuto del contribuente si applica agli atti dell'amministrazione finanziaria aventi contenuto impositivo; non si estende a comunicazioni meramente conoscitive o interne alla cooperazione amministrativa internazionale.
- Quando la controversia verte sull'efficacia sospensiva o meno della procedura esecutiva, il giudice deve valutare la documentazione prodotta secondo le ordinarie regole probatorie, non trattare automaticamente come nullo l'atto che richiami documenti non allegati se l'atto non ha natura impositiva.
- Nella cooperazione tra autorità fiscali degli Stati membri, la funzione della comunicazione dell'autorità adita è di attestare l'esistenza di una richiesta di prosecuzione o di mancata sospensione, non di esprimere una nuova pretesa tributaria.
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