Cassazione Penale, Sentenza n. 8538/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Loporchio ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione subita in carcere dal 21/04/2016 al 06/06/2016 e agli arresti domiciliari dal 06/06/2016 al 17/01/2018, a seguito di indagini per tentata estorsione aggravata (connesse imputazioni per detenzione illegale di armi e danneggiamento seguito da incendio). Era stato assolto in primo grado. La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza ritenendo che una conversazione telefonica del 31/01/2016, in cui Loporchio diceva, tra l'altro, "Qua succedeva la guerra, Raffaè!...il messaggio l'abbiamo mandato! ...per telefono non ti posso dire niente! Perché tengo il telefono sotto controllo, sti bastardi stanno attenti a me", costituiva elemento principale per il provvedimento cautelare e dimostrasse una condotta gravemente colposa dell'istante. Loporchio ha impugnato sostenendo errata applicazione di legge e carenza di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure. Ha confermato che il giudice della riparazione valuta autonomamente se la detenzione sia stata causata da dolo o colpa grave e ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione di merito: la conversazione intercettata, il tono allusivo a minacce e la consapevolezza delle intercettazioni hanno costituito grave imprudenza/negligenza causale dell'adozione della misura cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero, liquidate in euro 1.000.
Norme richiamate
Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis
Principio secondo cui il giudice della riparazione deve apprezzare autonomamente tutti gli elementi probatori per valutare dolo o colpa grave, motivando in modo adeguato e congruo.
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 (dep. 2017), La Fornara
Il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al processo penale: si valuta ex ante se una condotta abbia creato la falsa apparenza di configurabilità del reato, non se integri il reato stesso.
Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima
Il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che il giudice di merito ha escluso, ma può attribuire diverso valore probatorio a circostanze emerse nel merito rispetto alla diversa finalità del giudizio di riparazione.
Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016 (dep. 23/01/2017), Aga
Costituisce colpa grave l'utilizzo di frasi in 'codice' nelle conversazioni telefoniche finalizzate a occultare attività illecite; tale condotta può escludere l'equo indennizzo anche se l'attività illecita è diversa da quella oggetto dell'accusa.
Massime di principio
- Il giudizio sulla riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice valuta se il comportamento del detenuto abbia con dolo o colpa grave creato l'apparenza di illiceità che ha indotto la misura cautelare.
- La mera comunicazione telefonica non basta di per sé a configurare colpa grave, ma assume rilievo se collegata a attività illecite, linguaggio allusivo o a situazioni equivoche.
- Esplicite affermazioni di essere sotto controllo o la scelta di evitare di parlare al telefono, se pronunciate consapevolmente in contesto allusivo, possono essere ritenute grave imprudenza/negligenza e ostare al riconoscimento dell'indennizzo.
- Il giudice della riparazione non può fondare la sua decisione su fatti contraddetti dal giudice di merito, ma può attribuire diverso peso probatorio alle stesse circostanze in relazione all'obiettivo del giudizio di riparazione.
- Esiti diversi tra coindagati sono possibili: la presenza di condotte personali caratterizzate da linguaggio allusivo o provocatorio può determinare il rigetto dell'indennizzo per alcuni e l'accoglimento per altri.
- In situazioni analoghe, è opportuno evitare linguaggio equivoco o dichiarazioni che rivelino consapevolezza di indagini/controlli; fornire tempestive e plausibili spiegazioni in fase investigativa può ridurre il rischio che elementi indizianti siano valorizzati come prova di colpa grave.
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