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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12002/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione della sentenza di condanna per detenzione e spaccio di stupefacenti (artt. 110 c.p., 73 e 80 DPR 309/1990) fondata su dichiarazioni rese da Giovanna Casolari in sede di indagini difensive, le quali avrebbero dimostrato che il ricorrente non viveva stabilmente nell'appartamento di Spilimbergo (dove erano stati sequestrati contanti e contabilità) ma si era trasferito lì pochi giorni prima dell'arresto; la difesa sosteneva che tali dichiarazioni costituivano prova "nuova" e potevano insinuare un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le dichiarazioni della Casolari non costituissero prova nuova rilevante ai sensi dell'art. 630 lett. c) c.p.p., essendo già state sottoposte al vaglio della Corte d'appello (richiesta di rinnovazione istruttoria rigettata) e, comunque, manifestamente inidonee a demolire il giudicato poiché l'eventuale dimora alternativa non escludeva la disponibilità dell'abitazione di Spilimbergo, dove erano stati rinvenuti denaro e registri. Perciò la richiesta di revisione è stata dichiarata manifestamente infondata e inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    art. 630, lett. c); art. 633; art. 634; art. 603; art. 606, comma 1, lett. e)

    Art. 630 lett. c) (presupposti per la revisione): la Corte ha interpretato il concetto di "prova nuova" in senso restrittivo applicando la giurisprudenza delle Sezioni Unite: perché l'elemento sia rilevante per la revisione deve essere realmente sopravvenuto, scoperto dopo la sentenza o non acquisito/valutato nel precedente giudizio; non rientrano le prove già sottoposte a valutazione. Art. 634 (manifestata manifesta infondatezza): applicata per dichiarare de plano la manifesta infondatezza della richiesta quando la prova, pur formalmene nuova, è evidentemente incapace di demolire il giudicato. Art. 603 (rinnovazione istruttoria in appello): la Corte territoriale aveva già valutato e rigettato la rinnovazione, implicando che le dichiarazioni erano già disponibili al giudice di merito. Art. 633 (giudice adito per la revisione): competenza del giudice che ha deciso l'istanza. Art. 606 lett. e) (motivi di cassazione): invocato dal ricorrente ma il vizio di motivazione è stato ritenuto infondato

  • Codice penale

    art. 110; art. 73 e art. 80 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme sostanziali che descrivono la responsabilità per il concorso nel reato e le pene per il traffico di stupefacenti; la condanna di merito era fondata su tali disposizioni e non è stata messa in discussione dalla Corte di cassazione nel procedimento di revisione

  • DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    artt. 73 commi 1-bis e 4; art. 80 comma 2

    Richiamate in relazione alle specifiche fattispecie di detenzione e alle circostanze aggravanti/quantificazione della pena; la possibilità che somme di denaro e contabilità costituiscano prova del reato è stata considerata dalla Corte di merito e ritenuta significativa

Massime di principio

  • La prova "nuova" ai fini della revisione deve essere effettivamente sopravvenuta o non acquisita/valutata in alcun modo: se l'elemento era disponibile o è stato già sottoposto a valutazione (anche tramite diniego di rinnovazione istruttoria), l'istanza è inammissibile
  • Se la prova formalmente nuova è manifestamente incapace, "ictu oculi", di demolire il giudicato (cioè non può ragionevolmente creare un dubbio tale da rimettere in discussione la condanna), il giudice può dichiarare la richiesta manifestamente infondata de plano senza entrare nel merito
  • In fase preliminare di revisione è preclusa una penetrante rivalutazione del merito: il giudice verifica solo la rilevanza e la novità dell'elemento e la sua manifesta idoneità a incidere sul giudicato; l'esame approfondito spetta al giudizio di revisione con contraddittorio
  • Se si ritiene di avere elementi che possano abbattere il giudicato, è strategico produrli tempestivamente nei gradi ordinari (es. istanze di rinnovazione istruttoria in appello) per evitare che siano considerati già conosciuti o inutili in sede di revisione
  • Per far valere efficacemente dichiarazioni raccolte in indagini difensive occorre comprovare l'impossibilità, prima della sentenza definitiva, di acquisirle o l'esistenza di elementi che ne dimostrino la capacità concreta di determinare un ragionevole dubbio sulla responsabilità

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