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Sentenza

Sentenza n. 3390/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento del provvedimento implicito di rigetto (silenzio-rifiuto, ex art. 25 L. 241/90) con cui l’ASL Napoli 1 Centro ha illegittimamente rifiutato l’accesso agli atti e ai documenti amministrativi detenuti dalla stessa e in particolare: 1) verbali e atti istruttori relativi alle richieste inviate tramite PEC 15/12/2025; il 15/11/2025 e il 2) ogni eventuale provvedimento di accoglimento o diniego emesso, ovvero lo stato di avanzamento del procedimento amministrativo riguardante la fornitura della carrozzina iBOT.

Giustizia amministrativa202601761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sulla richiesta di accesso agli atti e ai documenti relativi alle richieste di fornitura di una carrozzina iBOT

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto dell’ASL sulla richiesta di accesso presentata il 21 gennaio 2026, avente a oggetto i verbali e gli atti istruttori relativi alle precedenti richieste trasmesse via PEC il 15 novembre e il 15 dicembre 2025, nonché ogni eventuale provvedimento di accoglimento o diniego e lo stato di avanzamento del procedimento amministrativo concernente la fornitura della carrozzina iBOT. Nel corso del giudizio l’ASL ha depositato una nota di riscontro e ha esibito la documentazione richiesta. Il ricorrente ha tuttavia dichiarato di mantenere l’interesse alla decisione, deducendo che non era stato ancora convocato per la visita e che l’ASL non aveva adottato un atto attestante la non necessità della convocazione. L’ASL ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sostenendo di avere esibito tutti gli atti richiesti e imputando al ricorrente le carenze istruttorie che avevano impedito la conclusione del procedimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la documentazione oggetto della richiesta di accesso, sulla quale si era formato il silenzio-rigetto, era stata integralmente ostesa nel corso del giudizio. Le ulteriori esigenze rappresentate dal ricorrente in udienza, relative alla convocazione per la visita e alla definizione del procedimento di fornitura, non erano state formulate nel ricorso e non erano rilevanti nell’ambito del giudizio sull’accesso, poiché richiedevano eventualmente la proposizione di una diversa azione. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 25 l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base dell’impugnazione del silenzio-rigetto formatosi sulla richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    L’avvenuta ostensione dei documenti richiesti durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere, quando l’interesse azionato con il ricorso è stato integralmente soddisfatto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    La norma è richiamata in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    La norma, come modificata dal d.lgs. 101/2018, è richiamata a fondamento delle cautele nella diffusione del provvedimento contenente dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, l’ostensione integrale della documentazione richiesta durante il processo determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché soddisfa l’interesse sostanziale dedotto con il ricorso.
  • Nel giudizio sull’accesso non possono essere esaminate esigenze ulteriori, non dedotte nel ricorso e diverse dall’ostensione dei documenti richiesti; tali esigenze devono essere fatte valere mediante una distinta azione eventualmente esperibile contro il comportamento o l’inerzia dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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