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Sentenza

Sentenza del 19/08/2015 n. 16977 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento ai fini IRPEF 2004, contestando al contribuente un maggior reddito derivante da una plusvalenza realizzata mediante la cessione di una licenza taxi e non indicata nella dichiarazione. La CTP di Roma aveva rigettato il ricorso. Il contribuente aveva quindi proposto appello alla CTR Lazio tramite il servizio postale, senza notifica a mezzo ufficiale giudiziario, ma non aveva depositato copia dell'atto di appello presso la segreteria della CTP entro il termine previsto dalla legge. La CTR aveva pertanto dichiarato l'appello inammissibile. In Cassazione il contribuente ha contestato sia l'omessa pronuncia sui motivi di merito sia, sostanzialmente, la validità e la tempestività del deposito; ha inoltre riproposto le questioni relative alla tassabilità della plusvalenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR di non esaminare il merito, poiché l'appello era inammissibile per mancato deposito della relativa copia presso la segreteria della CTP. Il deposito effettuato l'11 dicembre 2008 è stato considerato tardivo, essendo successivo sia alla sentenza della CTR del 14 novembre 2008 sia, comunque, al termine perentorio di trenta giorni previsto per il perfezionamento dell'impugnazione. Il motivo relativo alla tassazione della plusvalenza è stato dichiarato inammissibile perché riguardava una questione assorbita dalla pronuncia sull'inammissibilità dell'appello. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2

    Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

    Quando l'appello tributario non è notificato tramite ufficiale giudiziario, il deposito di una copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata è un adempimento obbligatorio e sanzionato con l'inammissibilità.

  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 7, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248

    La disposizione ha aggiunto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, l'obbligo di deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha emesso la sentenza impugnata.

    La norma ha introdotto espressamente l'obbligo procedurale il cui mancato rispetto determina l'inammissibilità dell'appello.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1

    Il deposito deve avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni.

    Per effetto del richiamo contenuto nell'art. 53, comma 2, il deposito della copia dell'appello deve essere effettuato entro trenta giorni, termine perentorio e funzionale al perfezionamento del gravame.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 6 e 67

    Le questioni relative alla qualificazione e alla tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione della licenza taxi non sono state esaminate nel merito, poiché l'appello è stato dichiarato inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 4

    La censura per omessa pronuncia non può fondare il ricorso quando il giudice d'appello ha correttamente definito il processo per una questione preliminare di inammissibilità, che impedisce l'esame del merito.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La memoria depositata dal ricorrente non ha modificato l'esito del giudizio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l'appello è notificato tramite il servizio postale e non tramite ufficiale giudiziario, occorre depositare una copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha emesso la sentenza impugnata.
  • Il deposito deve essere effettuato entro il termine perentorio di trenta giorni previsto per il deposito dell'appello; un deposito successivo non sana l'inammissibilità.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione per un vizio processuale impedisce al giudice di esaminare le contestazioni sostanziali, anche se potenzialmente fondate.
  • La semplice produzione tardiva di una ricevuta non sostituisce il tempestivo compimento dell'adempimento e non può rimediare alla sua omissione.
  • La verifica dell'effettiva esecuzione del deposito costituisce normalmente un accertamento di fatto del giudice tributario; la contestazione dell'erronea valutazione del fatto deve essere proposta con il rimedio processuale appropriato, non necessariamente con ricorso per cassazione.
  • In situazioni analoghe, è essenziale documentare e rispettare separatamente tutti gli adempimenti di notifica e deposito dell'impugnazione, senza confidare nella possibilità di regolarizzarli dopo la scadenza del termine.

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