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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25945/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEG relativo a un periodo d’imposta della società, poi annullato con sentenza definitiva di legittimità che ha accolto il ricorso originario della contribuente. In pendenza del giudizio, l’Ufficio aveva iscritto a ruolo, in via provvisoria, imposte e sanzioni e aveva emesso due cartelle di pagamento. Per una di esse, la società aveva ottenuto la rateazione e aveva poi pagato integralmente quanto dovuto, in parte alle scadenze rateali e in parte mediante definizione agevolata c.d. "rottamazione" prevista dalla L. n. 147/2013. Successivamente la società aveva chiesto sgravio e rimborso di tutte le somme versate, sostenendo che il definitivo annullamento dell’atto impositivo rendeva indebiti i pagamenti effettuati. Nel giudizio di ottemperanza la CTR aveva però respinto la domanda di rimborso, ritenendo che l’adesione alla definizione agevolata avesse comportato una scelta irrevocabile e l’estinzione del debito, con conseguente irripetibilità delle somme versate. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato: 1) violazione dell’art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’Ufficio aveva introdotto in ottemperanza un’eccezione che andava fatta valere nel giudizio di legittimità e che il giudice dell’ottemperanza avrebbe dovuto limitarsi a dare attuazione al giudicato; 2) violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 111, comma 7, Cost., perché il giudicato sulla nullità dell’avviso avrebbe imposto il rimborso di quanto riscosso sulla base del titolo annullato; 3) violazione dell’art. 1, commi 618-624, L. n. 147/2013, assumendo che la disciplina della definizione agevolata non muta la natura del debito né prevede effetti estintivi del processo o rinunce tali da impedire il rimborso, e che l’efficacia definitiva del pagamento resterebbe subordinata all’esito del giudizio sul titolo originario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il giudice dell’ottemperanza, pur avendo un carattere attuativo e dovendo restare nei limiti del giudicato, può accertare e precisare il contenuto degli obblighi derivanti dalla sentenza da eseguire. Nel caso concreto, era pacifico che la contribuente avesse aderito alla definizione agevolata e avesse estinto il debito relativo alla cartella mediante i pagamenti eseguiti; tale circostanza impediva, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento dell’avviso di accertamento, di ottenere il rimborso delle somme versate in relazione a quella cartella. La Corte ha inoltre precisato che l’Amministrazione non aveva alcun onere di far valere nel giudizio di legittimità il pagamento effettuato tramite rottamazione, trattandosi di fatto che riduceva la pretesa tributaria; e ha ribadito il principio per cui, in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, il contribuente non può chiedere la restituzione delle somme pagate, perché ciò equivarrebbe a una revoca inammissibile della domanda di definizione per una causa sopravvenuta non prevista dalla legge. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546/1992

    Il giudizio di ottemperanza deve dare attuazione al giudicato e il giudice può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, restando però nei limiti del comando giudiziale.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato non è stato ritenuto ostativo alla considerazione della sopravvenuta definizione agevolata, perché la pretesa al rimborso delle somme versate in rottamazione non discendeva dal titolo annullato in modo automatico.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della definitività del giudicato, ma la Corte ha ritenuto infondato l’assunto nel caso di specie.

  • art. 1, commi da 618 a 624, L. n. 147 del 2013

    La definizione agevolata comporta il pagamento del debito secondo le modalità previste e, una volta perfezionata, non consente al contribuente di chiedere il rimborso delle somme versate per sopravvenienze non previste dalla legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    Accertata la soccombenza della ricorrente, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice non si limita a un’esecuzione meramente materiale, ma può accertare e precisare la portata effettiva degli obblighi derivanti dal giudicato, purché non attribuisca alle parti diritti nuovi o ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dalla sentenza da eseguire.
  • La definizione agevolata di una cartella di pagamento, una volta perfezionata con il versamento delle somme dovute, rende irripetibili i pagamenti eseguiti, anche se intervenga successivamente l’annullamento del titolo impositivo presupposto.
  • Il contribuente che abbia scelto la definizione agevolata non può, per un fatto sopravvenuto non previsto dalla disciplina speciale, revocare gli effetti della scelta e pretendere il rimborso di quanto corrisposto.
  • Il principio del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma non impone alla parte che non abbia interesse a farlo di eccepire nel giudizio di legittimità fatti sopravvenuti che incidono solo sulla riduzione della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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