Cassazione Penale, Ordinanza n. 05111/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era meramente reiterativo di una censura già proposta in appello e correttamente disattesa dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Il motivo riproponeva sostanzialmente la doglianza già formulata in appello, censurando la configurazione del delitto di rapina. La Corte di merito aveva invece ritenuto che vi fosse una stretta correlazione tra l'aggressione alla persona offesa e la successiva mancanza del portafoglio della vittima, escludendo che altri potessero essersene impossessati e valorizzando, in assenza di spiegazioni alternative, che l'azione violenta dell'imputato trovasse spiegazione in un intento predatorio.
Norme richiamate
art. 610 c.p.
Il testo richiama la rapina come delitto contestato e ricostruito in chiave di aggressione violenta finalizzata all'impossessamento del portafoglio; la norma non è espressamente citata ma il reato è qualificato in termini sostanziali come rapina.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre pedissequamente una doglianza già dedotta in appello senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
- La qualificazione del fatto come rapina può essere confermata quando l'aggressione alla persona offesa risulti strettamente connessa alla sottrazione del bene e non emergano plausibili spiegazioni alternative dell'azione violenta, potendo l'intento predatorio desumersi dalle circostanze di fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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