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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20456/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che dichiarava inammissibile la sua istanza di liberazione anticipata speciale relativa al periodo di detenzione 2010-2015. Il Magistrato aveva ritenuto l'istanza inammissibile perché la detenzione si riferiva a pena inflitta per reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. Il ricorrente denunciava violazioni degli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, e 546, comma 1, c.p.p., e carenza/mancata motivazione, sostenendo inoltre che gli interventi della Corte costituzionale sull'art. 4-bis avrebbero reso impossibile un'esclusione assoluta dei benefici penitenziari per i condannati per quei reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato tanto sulle questioni di diritto quanto su quelle di motivazione. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di sorveglianza chiara, completa e adeguata nel collegare l'inammissibilità dell'istanza al fatto che nel periodo valutato il ricorrente espiai pena per reati 4-bis. La Corte ha poi richiamato la giurisprudenza che considera manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che mira a estendere detrazioni maggiori ai condannati per reati 4-bis, riconoscendo la legittimità di un regime limitativo giustificato dalla maggiore pericolosità dei reati. In esito il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 666 c.p.p.

    Richiamato dal Magistrato di sorveglianza per dichiarare l'inammissibilità dell'istanza; la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione in relazione alla natura del provvedimento impugnato

  • art. 678 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'art. 666 c.p.p.; normativa procedurale pertinente alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di cui trattasi

  • art. 4-bis ord. pen.

    Il fatto che il periodo di detenzione riguardi pena per reati 4-bis è stato ritenuto decisivo per escludere l'ammissibilità del beneficio per il periodo considerato; la Corte conferma che il legislatore può riservare regimi più restrittivi per tali reati

  • art. 4 d.l. 23 dicembre 2013 n. 146 (conv. l. 21/02/2014 n. 10)

    La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità che considera manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione rispetto agli artt. 3 e 27 Cost., ritenendo legittimo il regime speciale che limita benefici per reati 4-bis

  • art. 606 c.p.p.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e per disporre il versamento alla Cassa delle ammende, ritenendo non esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione

  • art. 111 Cost.

    Richiamato tra i motivi di impugnazione dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto infondate le dedotte violazioni relative al giusto processo e alla motivazione

  • art. 3 Cost.

    Citato nel quadro delle censure costituzionali relative all'art. 4 d.l.; la giurisprudenza ha ritenuto infondata la censura basata su disparità di trattamento

  • art. 27 Cost.

    Citato nelle censure costituzionali; la giurisprudenza ha ritenuto infondata l'eccezione rispetto a questa norma in relazione al regime speciale introdotto

Massime di principio

  • Se il periodo di detenzione riguarda l'espiazione di pena per reati indicati dall'art. 4-bis, i tribunali tendono a escludere o a limitare la concessione di alcuni benefici penitenziari sulla base della normativa e della giurisprudenza che riconosce la legittimità di regimi più restrittivi per tali reati
  • Per impugnare con successo un provvedimento che dichiara l'inammissibilità è necessario evidenziare errori giuridici concreti o gravi carenze di motivazione; argomentazioni generiche o invocazioni della giurisprudenza costituzionale già contrastata dalla Corte di legittimità risultano spesso inefficaci
  • La motivazione del giudice di merito è considerata sufficiente quando collega in modo chiaro la causa di inammissibilità (es. il riferimento ai reati 4-bis) ai fatti accertati; una motivazione esauriente e ragionevole rende difficile il successo del ricorso per cassazione
  • Le censure di illegittimità costituzionale contro disposizioni che limitano benefici per reati di particolare gravità incontrano resistenza in sede di legittimità, salvo che non emergano nuovi e rilevanti profili di incostituzionalità
  • Presentare ricorsi palesemente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (es. versamento alla Cassa delle ammende); valutare la fondatezza e i rischi economici prima di proporre impugnazioni

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