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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04115/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 493-ter c.p. Deduceva: 1) difetto di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 533 c.p.p., 110 c.p. e 27 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente affermato la sua responsabilità; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di una pena sostitutiva della pena detentiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo sostanzialmente reiterativo delle doglianze già esaminate e disattese in appello, privo di effettivo confronto con la motivazione e comunque manifestamente infondato; ha reputato manifestamente infondati anche gli altri due motivi, richiamando la congruità della motivazione della Corte territoriale sia sul danno non irrisorio sia sulla prognosi sfavorevole circa la futura commissione di reati.

Norme richiamate

  • art. 493-ter c.p.

    norma incriminatrice oggetto dell'affermazione di responsabilità confermata in appello; il ricorso non ha scalfito la motivazione sulla sua integrazione.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato come parametro di censura sulla valutazione della prova; la Corte osserva che non vi è stato travisamento probatorio.

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato in relazione alla regola di giudizio per l'affermazione di responsabilità; la Corte ritiene congrua e non illogica la motivazione di merito.

  • art. 110 c.p.

    richiamato per contestare il concorso di persone; la doglianza è stata ritenuta reiterativa e non specifica.

  • art. 27 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla responsabilità penale; non incide sull'esito del giudizio di inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    utilizzato per affermare l'inammissibilità del motivo meramente apparente, privo di specifico confronto con la sentenza impugnata.

  • art. 62, comma primo, n. 4, c.p.

    attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; esclusa in quanto il pregiudizio economico non è stato ritenuto irrisorio.

  • Sez. 2, n. 34466 del 18/04/2019, Ingrao, Rv. 277028-01

    richiamata come precedente conforme sul criterio di valutazione della speciale tenuità del danno patrimoniale.

  • normativa sulle pene sostitutive

    richiamata solo in termini di diniego della pena sostitutiva; la Corte valorizza il giudizio prognostico sfavorevole di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • Il vizio di travisamento della prova non è configurabile se la sentenza di merito è sorretta da argomentazioni congrue e non illogiche e il ricorrente non indica un effettivo errore percettivo decisivo.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere riconosciuta quando il pregiudizio economico derivante dal reato non sia irrisorio secondo una valutazione logica e non contraddittoria del giudice di merito.
  • Il diniego di una pena sostitutiva è sindacabile in cassazione solo se la prognosi sfavorevole sulla futura commissione di reati o sulla capacità a delinquere sia manifestamente illogica o meramente astratta; altrimenti si tratta di apprezzamento di merito insindacabile.
  • Un motivo di ricorso formulato in modo soltanto apparente, perché privo di concreta critica argomentata alla sentenza impugnata, integra la causa di inammissibilità prevista dall'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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