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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49643/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma dell'assoluzione per il reato di truffa relativa all'acquisto di un'autovettura tramite leasing. Hanno proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione delle norme processuali (art. 606 c.p.p. lett. b) ed e) e richiami agli artt. 538, 576, 74 c.p.p. e 185 c.p.) sostenendo che la Corte d'appello aveva ridimensionato il fatto a questione civilistica trascurando la rilevanza penale e avendo applicato uno standard probatorio errato; (2) errata interpretazione del diritto civile (richiamo agli artt. 1375, 1394, 1395, 1704, 1710 c.c.), sostenendo che la cessione a se stesso del diritto di riscatto a titolo gratuito fosse un abuso del mandato e un artificio preordinato alla truffa; (3) manifesta illogicità e apoditticità della motivazione, con affermazioni indimostrate relative all'esercizio del diritto di riscatto e alla possibilità di accordi tra soci.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o non consentiti: il primo motivo è stato qualificato come teorico e non suscettibile di valutazione concreta in Cassazione (contestazione della lettura della Corte d'appello sullo standard probatorio), mentre il secondo e terzo sono stati esaminati congiuntamente e respinti sul merito. La Corte ha confermato che non vi fu alcuna falsa rappresentazione alla società di leasing, né inganno né truffato, poiché il valore effettivo dell'operazione (tenuto conto degli oneri residui) rientrava nei poteri gestori dell'amministratore; la gratuità della cessione e la possibile annullabilità riguardano i rapporti interni e non costituiscono reato nei confronti della società di leasing, la quale del resto non aveva agito per la tutela della validità del contratto. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte l'ha invocata per qualificare i motivi come manifestamente infondati o non consentiti e per dichiarare l'inammissibilità del ricorso

  • artt. 538, 576 e 74 cod. proc. pen.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione a presunti vizi motivazionali e probatori; la Corte ha ritenuto che non sussistesse alcuna violazione applicabile o argomento concreto utile in cassazione

  • art. 185 c.p.

    Citato come riferimento al reato; la Corte ha valutato che non ricorressero gli elementi costitutivi della truffa (inganno e truffato)

  • art. 23 comma 8 D.L. 137/2020

    Consentiva il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto per PEC; la procedura è stata applicata

  • art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione sulle modalità di riassunto dei motivi in Cassazione; è stata usata per presentare i motivi riassunti

  • artt. 1375, 1394, 1395, 1704, 1710 cod. civ.

    Norme del diritto contrattuale e del mandato richiamate dai ricorrenti per sostenere abuso del mandato e nullità/annullabilità dell'atto; la Corte ha ritenuto che tali questioni attengono ai rapporti interni e non alla configurazione del reato di truffa nei rapporti verso la società di leasing

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di ammenda per ricorsi infondati; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e 3.000 euro a ciascun ricorrente alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • La qualificazione di un comportamento come reato richiede la presenza degli elementi tipici (ad es. nella truffa: inganno e truffato); questioni relative all'illiceità o annullabilità di un negozio rientrano spesso nel diritto civile e non automaticamente in sede penale
  • Le contestazioni che si riducono a una mera rivisitazione teorica della motivazione del giudice di merito, senza argomenti nuovi e concreti, possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione
  • Lo standard probatorio in sede penale è quello della prova oltre ogni ragionevole dubbio; però la critica puramente astratta su quale standard applicare, priva di incidenze concrete sul caso, non è idonea a fondare ricorso in Cassazione
  • Operazioni compiute da amministratori che coinvolgono conflitti interni (es. cessione a se stessi) possono rilevare civilisticamente (annullabilità, conflitto di interessi) ma non necessariamente integrano reato se l'operazione è lecita rispetto a terzi e non vi è inganno
  • L'inerzia o la mancata impugnazione della controparte civile (qui la società di leasing) può sanare o rendere priva di contenuto una contestazione sulla validità dell'atto, diminuendo la rilevanza penale della vicenda
  • In sede di Cassazione non è ammesso utilizzare il gravame per sollevare questioni meramente speculative o teoriche di diritto costituzionale o interpretativo, se tali questioni non incidono concretamente sulla decisione impugnata
  • Chi propone ricorso infondato può essere condannato alle spese e a sanzioni (ammende); è quindi necessario valutare la fondatezza e l'utilità concreta di un ricorso prima di proporlo

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